COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo dell’A.S.D. RACCO ‘86 avverso la squalifica per sei giornate inflitta dal Giudice Sportivo di Cuneo nei confronti del proprio tesserato SARDO Luigi, come da comunicato ufficiale n. 35 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Cuneo in data 9/04/2009, con riferimento alla gara RACCO 86 – VILLANOVA SOLARO, disputata in data 4/04/09 nell’ambito del campionato di 3^ categoria, girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo dell’A.S.D. RACCO ‘86 avverso la
squalifica per sei giornate inflitta dal Giudice
Sportivo di Cuneo nei confronti del proprio
tesserato SARDO Luigi, come da comunicato ufficiale
n. 35 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di
Cuneo in data 9/04/2009, con riferimento alla gara
RACCO 86 – VILLANOVA SOLARO, disputata in data
4/04/09 nell’ambito del campionato di 3^ categoria,
girone B
Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo di Cuneo ha squalificato
il sig. SARDO Luigi per sei giornate, a causa del suo comportamento
antisportivo consistito nell’attingere al volto un avversario con uno
sputo.
In relazione a tali fatti la società ricorrente chiede la riduzione della
squalifica a carico del proprio tesserato, riconoscendo da un lato la
circostanza contestata e sottolineandone la volgarità, ma evidenziando
dall’altro che lo stesso avrebbe costituito una reazione ad un tentativo
di gomitata - non visto dall’arbitro - di un avversario nei confronti di
un proprio compagno di squadra.
Rilevato che anche a voler credere a quanto sostenuto dal ricorrente per
giustificare il gesto volgare ed antisportivo del proprio tesserato lo
stesso meriti una punizione esemplare.
Considerate le sanzioni disciplinari normalmente inflitte con riferimento
a simili episodi, allorché non degenerino in situazioni più gravi idonee
a mettere in pericolo l’incolumità dell’arbitro, degli impianti ovvero di
altri tesserati, quali ad esempio risse, invasioni di campo, ecc….
Rilevato che il direttore di gara non segnala nel proprio referto alcuna
conseguenza all’episodio citato e che ad esclusione dello stesso la
partita si è svolta in un contesto di assoluta correttezza e normalità.
Ritenuto alla luce di quanto sopra che la sanzione inflitta appaia
effettivamente eccessiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo proposto
dall’A.S.D. RACCO ‘86, e in parziale modifica del provvedimento
disciplinare inflitto dal Giudice Sportivo di Cuneo dispone la riduzione
della squalifica del sig. SARDO Luigi a quattro (4) giornate, nulla
disponendo in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo dell’A.S.D. RACCO ‘86 avverso la squalifica per sei giornate inflitta dal Giudice Sportivo di Cuneo nei confronti del proprio tesserato SARDO Luigi, come da comunicato ufficiale n. 35 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Cuneo in data 9/04/2009, con riferimento alla gara RACCO 86 – VILLANOVA SOLARO, disputata in data 4/04/09 nell’ambito del campionato di 3^ categoria, girone B"