COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA – A.C. SALENTO FOOTBALL dell’ 8/2/2009 Reclamo della società A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA del 19.2.09 in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico PROPRIO e di CONTE Vitangelo, pubblicati su C.U. n° 49 del 12/2/2009 del Comitato Regionale Puglia.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA – A.C. SALENTO FOOTBALL dell’ 8/2/2009 Reclamo della società A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA del 19.2.09 in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico PROPRIO e di CONTE Vitangelo, pubblicati su C.U. n° 49 del 12/2/2009 del Comitato Regionale Puglia. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; letto il supplemento di rapporto dell’arbitro; premesso e considerato che il Codice di Giustizia Sportiva non consente l’audizione dei testi domandata dalla società istante; che il reclamo è inammissibile nella parte in cui si chiede l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara, non essendone stata offerta comunicazione all’A.C. Salento Football come, di contro, previsto dall’art. 46 del C.G.S.; che alla luce degli accadimenti, meglio ricostruiti a seguito del supplemento di rapporto reso dal direttore di gara, se da un lato appare congrua l’ammenda di € 150,00 a carico del TAF Ceglie, dall’altro, va adeguata al fatto la sanzione inflitta al Sig. Conte Vitangelo potendo essere ridotta a due anni e sei mesi, con revoca della misura della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; che l’inibizione così ridotta tiene conto anche della qualità rivestita dal Sig. Conte Vitangelo di dirigente accompagnatore; tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA 1) rigettarsi le richieste istruttorie perché non previste, né consentite dal rito; 2) dichiararsi inammissibile in parte qua il reclamo per le motivazioni esposte nella narrativa che precede; 3) ridursi a anni due e mesi sei l’inibizione a carico del dirigente accompagnatore CONTE Vitangelo, con revoca della misura della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; 4) confermarsi l’ammenda di € 150,00 a carico del TAF Ceglie. 5) Nessuna tassa è dovuta atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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