COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Borbone Giuseppe (Presidente A.C.D. Real Gazebo) 2) A.C.D. Real Gazebo (CT) Procedimento 226/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Borbone Giuseppe (Presidente A.C.D. Real Gazebo) 2) A.C.D. Real Gazebo (CT) Procedimento 226/A Considerato che la Procura Federale con nota 5970809 del 16 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1) 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 38 comma 1) N.O.I.F e art. 4 comma 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 7 Aprile 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente: Nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Borbone Giuseppe l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 1 (uno); alla Società A.C.D. Real Gazebo l’ammenda di euro 1.000,00 (mille). Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: La Società deferita ha prodotto memoria difensiva con motivazioni giustificative in ordine a quanto addebitatale, in nome del suo Presidente, ammettendo in buona sostanza l’addebito, rimettendosi al giudizio di questa Commissione Disciplinare; Ritenuto che le parti rinviate a giudizio devono rispondere dell’addebito contestato e che i motivi dedotti a difesa non sono esimenti delle responsabilità accertate; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al sig. Borbone Giuseppe (Presidente A.C.D. Real Gazebo) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 1 (uno); Alla Società A.C.D. Real Gazebo, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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