COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. APD E. CHE GUEVARA (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. ANTONINO FILIBERTO e n° 16 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 229/A/4

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°330 del 23/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. APD E. CHE GUEVARA (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. ANTONINO FILIBERTO e n° 16 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 229/A/4 Con nota del 16.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori. In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 16 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 21.04.09, non sono comparsi i deferiti; letta la memoria difensiva inviata dalla Società alla quale sono allegati i certificati medici relativi ai calciatori odierni deferiti, dai quali si evince per tabulas che i calciatori erano in regola con le norme in argomento; ritenuto pertanto che non si appalesa fondata l’originaria incolpazione P.T.M. DELIBERA: Il non luogo a provvedere in ordine a tutti gli incolpati per quanto loro ascritto.
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