COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 28 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 117 della società U.S.D. TROPICAL C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 05.03.2009 (Squalifica calciatore ZAPPAVIGNA Antonio fino al 30.06.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 28 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 117 della società U.S.D. TROPICAL C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 05.03.2009 (Squalifica calciatore ZAPPAVIGNA Antonio fino al 30.06.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVATO Che dal rapporto arbitrale e dai chiarimenti forniti dall’arbitro nel corso dell’odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca la responsabilità del calciatore Zappavigna Antonio che colpiva, a fine gara, l’arbitro con una violenta spallata al corpo e tentato di successivamente di aggredirlo; ritenuto che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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