COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 28 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 143 della società A.S.D. SPORTING CLUB DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 52 del 25.03.2009 (Squalifica calciatore PROCOPIO Agostino fino al 31.12.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 del 28 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 143 della società A.S.D. SPORTING CLUB DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 52 del 25.03.2009 (Squalifica calciatore PROCOPIO Agostino fino al 31.12.2012). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Procopio Agostino si è reso responsabile di comportamento ingiurioso e violento nei confronti del direttore di gara il quale dopo la notifica del provvedimento di espulsione veniva violentemente colpito con tre pugni al volto che provocavano lesioni accertate dal locale Presidio Ospedaliero; considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è senz’altro congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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