COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 212 Reclamo della U.S Massese 1912 avverso decisione del G.S.T Toscana. Esito gara Massese – Romagnano del 8.3.2009 (C.U 52 del 02.04.2009 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
212 Reclamo della U.S Massese 1912 avverso decisione del G.S.T Toscana. Esito gara Massese – Romagnano del 8.3.2009 (C.U 52 del 02.04.2009 )
Il G.S Terrotoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U 52 del 2 aprile 2009, che qui si riporta integralmente, accogliendo il reclamo della societa’ Romagnano, infliggeva alla U.S Massese la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto indicata, in quanto la stessa aveva utilizzato, quale assistente di parte, il sig. Monfroni Antonio, non tesserato.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 48 del 12.3.09;
-l'8.3.2009 si e' disputata per il Campionato Allievi, Girone A, indetto
dal Comitato Regionale Toscana, la gara U.S. Massese 1919 s.r.l./A.S.D.
Romagnano C.C. Calcio.
Con successivo reclamo l'A.S.D. Romagnano C.C. Calcio denuncia che da
parte della compagine avversaria era stato utilizzato in funzione di
guardalinee tal Monfroni Antonio, ch'era persona sprovvista della
necessaria legittimazione. Chiede conseguentemente, che venga nella specie
applicato il disposto di cui all'art. 17, punto 5 lett. b, del Codice di
Giustizia Sportiva. Niente ha controdedotto l'U.S. Massese 1919 s.r.l.
Il ricorso va accolto. L'art. 63 delle Norme Organizzative Interne
stabilisce che, qualora non sia prevista la designazione di guardalinee
ufficiali, la relativa funzione deve essere svolta solo da soggetti che
abbiano una specifica qualifica: calciatori, tecnici tesserati ovvero
dirigenti che risultino regolarmente in carica. Nel caso in esame, l'U.S.
Massese 1919 s.r.l. non ha ottemperato al dettato regolamentare, che e'
tassativo. La persona utilizzata quale guardalinee, era in realta'
sprovvista della necessaria legittimazione, non potendosi considerare
''dirigente in carica'' un soggetto che non sia compreso tra quelli
indicati nella domanda di ammissione alla F.I.G.C. o che non sia
formalmente tesserato ai sensi dell'art. 37. Dalla documentazione in atti
non risulta che il Monfroni facesse parte del Consiglio Direttivo della
societa' o che il sodalizio avesse provveduto, in epoca successiva alla
sua costituzione, ad adempiere alle formalita' previste dalla norma
regolamentare. Norma fondamentale in tema di tesseramento di dirigenti e',
invero, quella prevista dal citato art. 37, la cui inosservanza rende
improduttiva di effetti nell'ambito federale, ogni decisione
unilateralmente adottata dai sodalizi affiliati.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto
dall'A.S.D. Romagnano C.C. Calcio di Massa ed infligge all'U.S. Massese
1919 s.r.l. la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con
il punteggio di 0-3. Dispone non addebitarsi la tassa relativa”
Avverso la decisione, inoltra reclamo a questa C.D.T, la societa’ Massese sostenendo la regolare partecipazione alla gara del sig. Monfroni, quale assistente, in quanto lo stesso era stato inserito nei quadri dirigenziali il giorno 27/02/09 dandone comunicazione alla L.N.D Comitato Interregionale come si puo’ evincere dalla documentazione allegata al gravame.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza di primo grado ed il conseguente ripristino del risultato sul campo
Il reclamo non merita accoglimento.
La Commissione, come del resto aveva gia’ fatto il Giudice Sportivo, ha richiesto al Comitato Interregionale, la posizione del Monfroni.
Tali accertamenti hanno potuto stabilire come la ratifica della comunicazione inviata dalla societa’ Massese tendente ad ottenere l’inserimento dello stesso nei quadri dirigenziali e’ stato ratificato dal Comitato di appartenenza in data 25 marzo 2009, pertanto la sua partecipazione alla gara dell’8.3.2009 era del tutto irregolare tanto da inficiarne il risultato.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa
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