COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 158 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.RINALDI IRIO, Pres.A.C.Dorando Pietri Carpi e A.C. DORANDO PIETRI CARPI – camp.Eccellenza
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 29/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
158 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
a carico sig.RINALDI IRIO, Pres.A.C.Dorando Pietri Carpi e A.C. DORANDO PIETRI CARPI –
camp.Eccellenza
Con nota 16.3.2009 prot. n. 5358/441, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig.RINALDI IRIO, Presidente della A.C. DORANDO PIETRI CARPI A.S.D., della violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in riferimento agli art. 38, comma 1, e 40,
comma 2, delle N.O.I.F., in riferimento agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, e 38, commi 1 e 2 del Regolamento per il
Settore Tecnico, per avere consentito al sig. Soragni Riccardo di svolgere attività di allenatore, pur non avendone titolo,
perché in costanza di tesseramento, quale calciatore, con altra società;
- la società A.C. DORANDO PIETRI CARPI A.S.D., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4,
comma 1, del C.G.S., per la condotta ascrivibile al proprio Presidente.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, L’A.C.D.DORANDO PIETRI CARPI ha fatto pervenire memoria
difensiva in cui precisa che : 1) il sig.RINALDI IRIO, in qualità di Presidente, non ha mai permesso scientemente la
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.; 2) l’A.C.D. DORANDO
PIETRI CARPI non era a conoscenza del tesseramento del sig.Soragni Riccardo per la soc. U.S.Carpine; 3) il
sig.Soragni Riccardo è sempre stato configurato come collaboratore della squadra esordienti 96 della DORANDO
PIETRI CARPI, anche se impropriamente è stato inserito in 9 distinte gara; 4) l’A.C.D. DORANDO PIETRI CARPI non
è da ritenersi responsabile diretta, né tantomeno il Presidente oer quanto espresso al punto 2; 5) confida in una
modifica del provvedimento, quantomeno a carico della società A.C.D. DORANDO PIETRI CARPI e del suo
Presidente sig.RINALDI IRIO. Informa, altresì, di essere impossibilitata a presenziare al dibattimento.
Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la
sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in riferimento agli
art. 38, comma 1, e 40, comma 2, delle N.O.I.F., in riferimento agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1, e 38, commi 1 e 2
del Regolamento per il Settore Tecnico, da parte del sig.RINALDI IRIO con la inibizione per mesi 3, con conseguente
responsabilità diretta della società A.C. DORANDO PIETRI CARPI con l’ammenda di € 400.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- esaminata la memoria depositata dall’A.C. DORANDO PIETRI CARPI;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dal sig. RINALDI IRIO integrino le violazioni, come sopra, ascrittegli,
con conseguente responsabilità diretta della società A.C. DORANDO PIETRI CARPI;
- visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere : al sig. RINALDI IRIO l’inibizione per mesi 3 ed alla società A.C. DORANDO
PIETRI CARPI l’ammenda di € 400.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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