COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: NDIAYE ALION BADARA, all’epoca dei fatti calciatore della S.S.D. SACILESE CALCIO e S.S.D. SACILESE CALCIO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: NDIAYE ALION BADARA, all’epoca dei fatti calciatore della S.S.D. SACILESE CALCIO e S.S.D. SACILESE CALCIO
Il deferimento. Con Racc. A/R dd. 22.01.2009 ai sensi dell'art. 32 c.4 e 46 del C.G.S., a firma del Vice Procuratore Federale, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T. i seguenti soggetti : - a) NDIAYE ALION BADARA all’epoca dei fatti calciatore della S.S.D. SACILESE CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 1 c. 1° C.G.S. per aver posto in essere una condotta violenta nei confronti di un avversario al termine della gara di Campionato Reg. Giovanissimi – Play Out, disputata dalla sua società contro l’A.S.D. RONCHI CALCIO il 09.03.08; - b) la Società S.S.D. SACILESE CALCIO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 2° del C.G.S. del comportamento tenuto dal proprio tesserato NDIAYE.
Il deferimento conseguiva all’attività di indagine svolta dalla Procura Federale sulla richiesta – formulata dal Giudice Sportivo del C.R. FVG pubblicata in C.U. n° 48 dd 13.03.08 – di far luce sull’identità del calciatore della S.S.D. SACILESE CALCIO che, al termine della gara di Campionato Reg. Giovanissimi – Play Out disputata con il RONCHI CALCIO il 09.03.08, non visto dall’Arbitro, avrebbe colpito con una testata al volto un calciatore del RONCHI CALCIO procurandogli la frattura del setto nasale; fatto rispetto al quale la Soc. RONCHI CALCIO aveva immediatamente presentato riserva scritta al Direttore di Gara che, non avendo visto l’episodio, come precisato nel supplemento di referto, nulla aveva potuto riferire in merito.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava al deferito, alla S.S.D. SACILESE CALCIO ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 26.03.09 che veniva rinviata al 23.04.2009 per consentire la regolarizzazione del contraddittorio con il NDIAYE dei cui genitori esercenti la patria potestà veniva pure disposta la convocazione trattandosi di giovane ancor oggi minorenne.
Il dibattimento. All’udienza del 23.04.2009 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il giovane NDIAYE ALION BADARA assistito dai genitori esercenti la patria potestà ed il sig. Francesco Gottardo, Consigliere della società S.S.D SACILESE CALCIO in rappresentanza di quest’ultima per delega scritta del suo Presidente pro-tempore acquisita agli atti. Datosi atto della volontà delle parti di definire la vertenza ai sensi dell’art. 23 C.G.S. si procedeva a raccogliere a verbale la relativa richiesta dei deferiti e l’adesione del rappresentate della Procura Federale al patteggiamento delle sanzioni in misura ridotta secondo quanto in appresso indicato in punto conclusioni.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati aderendo alla richiesta degli stessi di voler così patteggiare le sanzioni:
Quanto a NDIAYE ALION BADARA: squalifica di 5 ( giornate) determinata in applicazione della riduzione prevista dall’art. 23 CGS sulla sanzione base di 7 giornate di squalifica;
Quanto alla S.S.D. SACILESE CALCIO: ammenda di € 1.333,00 (milletrecentotrentatre/00) determinata in applicazione della riduzione prevista dall’art. 23 CGS sulla sanzione base di € 2.000,00 di ammenda.
La motivazione. La C.D.T. ritiene di far luogo all’accoglimento del solo patteggiamento riguardante il NDIAYE ALION BADARA giudicando corretta la qualificazione dell’addebito a lui mosso e congrua ed equa la sanzione indicata tenuto conto da un lato della natura e della gravità del fatto da lui commesso e delle conseguenze lesive da esso scaturite, dall’altro della giovane età dell’incolpato e dell’avvenuto riconoscimento di responsabilità, da parte sua, in sede di indagini.
Per quanto concerne invece la posizione della S.S.D. SACILESE CALCIO è opinione di questo Collegio che la stessa debba essere mandata prosciolta dall’addebito mossole non ricorrendo in ipotesi una violazione di cui la stessa debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.
Invero, se per i comportamenti non regolamentari tenuti dagli atleti nel corso delle gare e rilevati dall’arbitro, è solo verso costoro che si dirigono i provvedimenti sanzionatori della Giustizia Sportiva e non anche a carico delle società di appartenenza, non si vede per quale ragione le società dovrebbero oggettivamente rispondere degli stessi comportamenti solo perché questi non siano stati colti dal direttore di gara.
Diversamente si darebbe luogo ad una iniqua disparità di trattamento non giustificabile per il solo fatto (peraltro del tutto casuale) che l’arbitro abbia visto o non visto un comportamento antiregolamentare dei calciatori partecipanti alla disputa della gara.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
1) Ritenuta astrattamente corretta la qualificazione giuridica dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicata; visto l’art. 23 c. 2 del C.G.S., applica a NDIAYE ALION BADARA la squalifica per 5 (cinque) giornate di gara;
2) Ritenuto infondato il deferimento nei confronti della S.S.D. SACILESE CALCIO in ordine all’addebito ad essa ascritto dispone il non luogo a procedere nei suoi confronti.
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