LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 172 DEL 16 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP Gara Soc. MILAN – Soc
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 172 DEL 16 gennaio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOTIM CUP
Gara Soc. MILAN – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax ore 11.34 del 4 dicembre 2008)
segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 25° del secondo tempo dal calciatore
De Assis Moreira Ronaldo (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Rozehnal David (Soc.
Lazio);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Rai), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, il calciatore rossonero, palla
al piede, procedeva nella zona centrale del campo allorché veniva contrastato, a stretto contatto di
corpo, dal calciatore laziale, sopraggiunto alle sue spalle.
In tale frangente, il “Ronaldinho” alzava repentinamente il braccio sinistro e, con rapida
rotazione all’indietro, colpiva con il gomito al volto l’avversario, che cadeva al suolo con
atteggiamento sofferente.
Dopo l’intervento dei sanitari, il giuoco riprendeva senza l’adozione di alcun provvedimento
disciplinare da parte del Direttore di gara che, da una non favorevole posizione, non aveva colto
la dinamica del fatto, come successivamente precisato (fax del 4 dicembre 2008 ore 16.01).
Questo Giudice ritiene che l’atto compiuto dal “Ronaldinho” sia stato sicuramente intenzionale
per l’innaturale altezza a cui venne portato il gomito, in mancanza di qualsiasi esigenza
agonistica e in direzione di un “bersaglio” perfettamente localizzato.
Parimenti, è del tutto evidente la potenzialità lesiva del colpo inferto, per la rapidità del
movimento in relazione alla zona attinta.
Sussistono, pertanto, gli elementi oggettivi e soggettivi che connotano la “condotta violenta non
vista dall’Arbitro”, e ne consegue l’ammissibilità della prova televisiva ex art 35 1.3) CGS e la
sanzionabilità ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS dell’atto addebitabile al calciatore milanista, nella
misura che questo Giudice ritiene equo quantificare nel minimo edittale.
P.Q.M.
delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore De Assis
Moreira Ronaldo (Soc. Milan) la squalifica per tre giornate effettive di gara.