LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 20 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. JUVENTUS
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 20 gennaio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. ATALANTA
Soc. JUVENTUS
Soc. LAZIO
Soc. LECCE
Soc. MILAN
Soc. UDINESE
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Atalanta-Internazionale sostenitori della Soc. Atalanta facevano esplodere
alcuni petardi e accendevano alcuni bengala nel proprio settore;
nel corso della gara Lazio-Juventus sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere alcuni
petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore, lanciando inoltre un petardo nel
recinto di giuoco;
nel corso della gara Lazio-Juventus sostenitori della Soc. Lazio facevano esplodere un petardo
nel proprio settore;
nel corso della gara Lecce-Genoa sostenitori della Soc. Lecce facevano esplodere due petardi e
accendevano tre bengala nel proprio settore e lanciavano due petardi nel recinto di giuoco;
nel corso della gara Milan-Fiorentina sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere tre petardi
nel proprio settore;
nel corso della gara Cagliari-Udinese sostenitori della Soc. Udinese, facevano esplodere un
petardo nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.