LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 29 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. ATALANTA Soc. SAMPDORIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 29 gennaio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. ATALANTA
Soc. SAMPDORIA
Soc. TORINO
Soc. UDINESE
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Atalanta-Bologna sostenitori della Soc. Atalanta accendevano tre fumogeni e
facevano esplodere due petardi nel proprio settore;
nel corso della gara Sampdoria-Lazio sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un
petardo e accendevano due fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Torino-Reggina sostenitori della Soc. Torino accendevano un bengala nel
proprio settore;
nel corso della gara Udinese-Juventus sostenitori della Soc. Udinese facevano esplodere tre
petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.