COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOC
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 21/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ ATERNUM AVVERSO LE SQUALIFICHE AI CALCIATORI D'AMBROSIO SIMONE E DOMIZIO YURI FINO AL 15.2.10, INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN MARCO / ATERNUM DISPUTATA IL 15/2/09 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. n° 27 DEL 19/2/09 – DELEGAZIONE PROV. LE PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Aternum ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori poiché i medesimi, alzatisi dalla panchina, si avventavano verso l'arbitro ingiuriandolo e, giunti nei pressi dello stesso, spingevano con forza il loro allenatore, che tentava di proteggere il direttore di gara, facendolo urtare contro lo stesso e determinando la caduta di entrambi.
La società appellante ha dedotto che i suddetti calciatori hanno, effettivamente, fatto ingresso sul terreno di gioco ma che, tuttavia, non si sarebbero resi responsabili della spinta che ha provocato la caduta dell'allenatore sull'arbitro e che, in ogni caso, il fatto sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Dal supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara si evince, infatti, che il gesto dei tesserati della Società Aternum non può qualificarsi come un deliberato atto di violenza diretto nei confronti dell'arbitro quanto, piuttosto, come una protesta, sebbene veemente ed accompagnata da pesanti insulti ed ingiurie, nei confronti del medesimo.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara la Commissione ritiene, pertanto, equo ridurre la sanzione fino al 19.10.09.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta ai calciatori D'Ambrosio Simone e Domizio Yuri fino al 19.10.09, disponendo restituirsi la tassa versata.