COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009   Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APP

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009

 

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALDORA CALCIO PESCARA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TIBERI DANIELE FINO AL 31/12/2009 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. RIVER ’65 / A.S.D. CALDORA, DISPUTATA IL 7/5/09 PER IL SECONDO TORNEO CITTA’ DI CHIETI, CATEGORIA ALLIEVI (C.U. n° 1 DEL 8/5/09 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

  Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Caldora Calcio Pescara ha impugnato e chiesto la riduzione della squalifica adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Tiberi, per avere, quest’ultimo, dopo l’espulsione e mentre usciva dal terreno di gioco, tirato un calcio sul piede dell’arbitro apostrofandolo con parole ingiuriose.

  La società appellante, pur confermando l’atteggiamento ingiurioso del Tiberi, atteggiamento che, peraltro, sarebbe rimasto entro canoni civili, ha dedotto, invece, la completa involontarietà del contatto tra il proprio tesserato e il direttore di gara.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato si evince, infatti, che l’arbitro, oltre che poco garbatamente ingiuriato, è stato scalciato in maniera volontaria dal Tiberi, mentre la tesi difensiva della casualità dell’evento fornita dall’appellante non trova alcun riscontro probatorio.

  La Commissione ritiene, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice congrua ed adeguata agli addebiti contestati, anche in considerazione del fatto che il calciatore, nell’occasione, indossava la fascia di capitano.

Per quanto precede la Commissione Disciplinare,

DELIBERA

di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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