COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 28/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 116 del 28/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

7.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO (ECCELLENZA) AVVERSO SQUALIFICA PER 5 GARE DEL CALCIATORE MESSERI VINCENZO, COME RIPORTATO SUL CU N. 103 DEL 29.04.2009.

Letto il reclamo presentato dalla società FERRANDINA CALCIO avverso la squalifica per 5 gare del calciatore MESSERI VINCENZO, così come pubblicata sul CU n. 103 del 29.04.2009;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Considerato che dalla lettura del rapporto di gara emerge una condotta violenta posta in essere dal suddetto calciatore che, a gioco fermo, colpiva con una testata violenta, in fronte, un avversario il quale rimaneva a terra per alcuni minuti;

Ritenuto che il G.S. ha correttamente applicato alla fattispecie in esame l’articolo 19, comma 4, lettera C, del C.G.S., attesa la particolare gravità della condotta violenta ai danni del giocatore avversario, condotta che poteva procurare più gravi conseguenze;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclamo, confermando le decisioni del G.S. (5 gare);

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.

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