COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
(256) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’
FC CALCIO ACRI (ammenda di € 1.500,00) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR
Calabria CU n. 121 del 31.3.2009).
la Commissione Disciplinare;
letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla società
FC Calcio Acri la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva, osserva
quanto segue
Il ricorso avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione territoriale si limita alla posizione della società FC Calcio Acri,
deferita per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel
corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale.
In prime cure il sodalizio è stato sanzionato con l’ammenda di €. 1.500,00 Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura
Federale eccependo l’insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della società FC Calcio Acri in considerazione del
negligente comportamento da essa tenuto e dei vantaggi agonistica derivatile dai fatti in oggetto.
Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, mentre non sono in toto condivisibili le conclusioni della Procura circa
l’entità della sanzione da infliggere alla società FC Calcio Acri.
Questa ha commesso una evidente leggerezza, ha tratto vantaggio in classifica dall’utilizzo di un calciatore non tesserato per essa
ma ha agito in modo colposo e non doloso.
Peraltro, qualora fosse adottata la quantificazione proposta dalla Procura Federale si verrebbe a concretizzare una sperequazione
rispetto all’entità delle sanzioni inflitte ai tesserati della società FC Calcio Acri.
La Commissione ritiene invece congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo, non prevedendo la normativa
regolamentare in vigore per i casi tra cui rientra la fattispecie in esame alcuna automaticità della sanzione da irrogare, contemplando
invece unicamente un minimo edittale.
Per garantire adeguata afflittività alla sanzione questa dovrà essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva 2009/2010.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione applica alla società FC Calcio Acri la
penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010, e l’ammenda di € 500,00
(cinquecento/00).