COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO N. 145 della società U.S.D. CARRAO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 62 del 22.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara– Carrao –Magisano F.Fedele del 19.4.2009 col punteggio di 0 - 3).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

RILEVA

Preliminarmente che la società USD Carrao non ha provveduto all’invio della copia del reclamo alla controparte società Magisano in

quanto la copia della ricevuta fax prodotta riporta un numero di telefono non corrispondente alla utenza della società Magisano;

rilevato, comunque, che il giudice di I° grado nella decisione adottata nel Comunicato Ufficiale n. 62 pubblicato il 23.4.2009, ha

correttamente applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per avere nella stessa impiegato il calciatore

Mercurio Raffaele, espulso dal campo nel corso della gara Salcamp – Carrao disputata il 5.4.2009;

ritenuto che, ai sensi dell’art. 45 comma 2 del C.G.S., il calciatore era automaticamente squalificato per una gara, senza alcuna

necessità della declaratoria da parte del Giudice Sportivo Territoriale;

pertanto, il reclamo deve essere rigettato.

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

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