COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 140 del 12 Maggio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 135 della società A.S.D. PRESILA VALLECUPO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 122 del 02.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Presila Vallecupo – San Mauro Marchesato del 15.3.2009 – con il
punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
considerato che con Comunicato Ufficiale n. 130 del 21.4.2009 questa Commissione ha sospeso il giudizio in merito al reclamo in
epigrafe rimettendo gli atti alla Commissione Tesseramenti di Roma in ordine alla regolarità di tesseramento del calciatore Consoli
Simone della società Presila Vallecupo;
ritenuto che con Comunicato Ufficiale n. 19/D dell’8 maggio 2009 la Commissione Tesseramenti di Roma ha dichiarato valido il
tesseramento (trasferimento) del calciatore Consoli Simone in favore della società A.S.D. Presila Vallecupo;
ritenuto, quindi, che il calciatore Consoli Simone, al contrario di quanto accertato dal Giudice Sportivo Territoriale, aveva titolo per
partecipare alla gara – Presila Vallecupo – San Mauro Marchesato del 15.3.2009 – poiché regolarmente tesserato per la società
Presila Vallecupo;
rilevato che il reclamo deve essere accolto;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo ed in riforma della decisione di I° grado, ripristina il risultato acquisito sul campo (PRESILA
VALLECUPO – SAN MAURO MARCHESATO: 1 – 1);
dispone, infine accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.