COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009 Decisione della Commissione D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO NUOVA TORNESE CAMPORA – GARA NUOVA TORNESE CAMPORA / CAFASSO DEL
26.04.2009 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla
società Nuova Tornese Campora in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli
eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega
Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in
allegato al Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania nonché in allegato al Comunicato
Ufficiale n. 32 del 26.03.2009 della Delegazione Provinciale di Salerno. Invero, i richiamati termini abbreviati
prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, o a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il
C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato
Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, che s’intende
impugnare, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la
finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla
controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato
con raccomandata postale in data 6.05.2009 ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 11.05.2009. La
conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di
quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Nuova Tornese Campora.