COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009 Decisione della Commissione
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL CORBARA – GARA REAL CORBARA / LA BOMBONERA DEL 28.02.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato
rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza
dell’atto d’impugnazione. Invero, dalle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione, è emerso che il
calciatore n. 18 della società reclamante, Severo Giovanni, ha colpito per la seconda volta il direttore di
gara quando lo stesso aveva già sospeso la gara a seguito dei colpi precedentemente ricevuti durante il
percorso verso lo spogliatoio. Nella ricostruzione dei fatti, l’arbitro ha confermato la motivazione per la quale
ha ritenuto di sospendere la gara, ribadendo il rischio della propria incolumità. Verificato, quindi,
dall’istruttoria che non sono emersi elementi significativi per una diversa valutazione dei fatti, questa C.D.T.
ritiene di confermare il giudizio del Giudice di Primo grado. Per effetto di tale decisione, deve rigettarsi la
richiesta di ripetizione della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società
Real Corbara.