COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009 Decisione della Commissione

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO SPORTING ATRIPALDA – GARA ATL. S. POTITO ULTRA / SP. ATRIPALDA DEL 19.04.2009

– 2^ CAT.

La C.D.T, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il

reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 8.05.2009, non rispettando, quindi, il termine

prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo alla

pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del C.U. è avvenuta il

30.04.2009, per cui il termine era fissato al 7.05.2009. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul

conto della società Sporting Atripalda.

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