COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009 Decisione della Commissione
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SPORTING ATRIPALDA – GARA ATL. S. POTITO ULTRA / SP. ATRIPALDA DEL 19.04.2009
– 2^ CAT.
La C.D.T, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il
reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 8.05.2009, non rispettando, quindi, il termine
prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del C.U. è avvenuta il
30.04.2009, per cui il termine era fissato al 7.05.2009. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Sporting Atripalda.