COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009 Decisione della Commissione
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 del 28/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ALIBERTI ELIA – GARA NAPOLI 2005 PENTA / VIS SIANO SOCCER DEL 10.05.09 – 2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto. Invero, da un’attenta
lettura del referto arbitrale, si evince che lo stesso direttore di gara pone in evidenza che il gesto compiuto
dal reclamante, nei suoi confronti, non gli ha provocato alcun dolore fisico, per cui questa C.D.T. ritiene
opportuno, per motivi di equità, commisurare la sanzione, rispetto a quella inflitta in prime cure, secondo
l’effettiva gravità del gesto compiuto dal calciatore Aliberti Elia. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Aliberti Elia, di ridurre la squalifica, a carico
del sig. Aliberti Elia, fino a tutto il 31.12.2009; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata
nella misura ridotta, stabilita per i tesserati, di euro 65,00.