COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 dell’11 giugno 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 dell’11 giugno 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DE FEO TEAM – GARA CONTRADA / DE FEO TEAM DEL 7.03.2009 – 3^ CAT.
DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
La C.D.T, letto il reclamo, audito l’arbitro a chiarimenti, visti gli atti ufficiali, rileva la fondatezza del reclamo
medesimo. La società De Feo Team, invero, si è opposta alla decisione del G.S.T. presso la Delegazione
Provinciale di Avellino, che aveva disposto la ripetizione della gara, ritenendo che non sussistessero gli
estremi per la sospensione della gara medesima. Viceversa, dal supplemento di referto, fonte unica e
privilegiata, nonché dalle dichiarazioni dell’arbitro medesimo, in sede di audizione presso questa C.D.T., si
evince chiaramente che non sussistevano più i presupposti per continuare la gara. D’altronde, quanto agli
elementi di fatto a supporto della sua decisione di sospensione della gara, non può sottovalutarsi la
circostanza che il direttore di gara è stato più volte spintonato ed ingiuriato dai tesserati della società
Contrada e che, inoltre, anche quando egli era negli spogliatoi, i calciatori della società Contrada hanno
tentato di sfondare la porta. Non può sottacersi, al riguardo, l’assenza della Forza Pubblica. La
responsabilità della negativa vicenda, di conseguenza, non può che essere individuata esclusivamente nella
società Contrada. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo, di annullare la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, infliggendo
alla società Contrada la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.