COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 13/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
170 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ARGENTANA
avverso squalifica per 4 giornate calc. FANTUZZI LUCA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 29.4.2009
gara CASTELDEBOLE PANIGAL – ARGENTANA del 26.4.2009
L’A.S.D. ARGENTANA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che “dopo aver sentito il suo
tesserato, nega in modo assoluto di aver rivolto frasi offensive ma soprattutto minacciose nei confronti dell’assistente dell’arbitro, il
quale, riteniamo, abbia erroneamente interpretato in tal senso un diverbio realmente accaduto fra il FANTUZZI ed un tifoso della
squadra avversaria”. “Il nostro calciatore, una volta ricevuto il cartellino rosso, non contestava la decisione e si avviava agli spogliatoi
sena rivolgere frase alcuna né al direttore di gara, né all’assistente, ma dimostrandosi semmai arrabbiato nei confronti del tifoso che
ne avrebbe causato l’espulsione”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’assistente, sentito a chiarimenti, ha ribadito che il calc. FANTUZZI, dopo essere stato
ripreso per avergli rivolto frasi irrispettose, indirizzava frasi scurrili ad uno spettatore e, successivamente, urlando poi le stesse
espressioni all’assistente e, dopo la comunicazione del provvedimento della espulsione, nell’abbandonare il terreno di gioco
indirizzava ancora all’assistente frasi oltremodo offensive e scurrili, unendo anche minacce,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. FANTUZZI LUCA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.