COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 29 Maggio 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 22 a carico di :

Sig. RUSSO Francesco, (calciatore Pol. Taurianovese), della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., Sig.

GIOVINAZZO Francesco, (Presidente Pol. Taurianovese) della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.in relazione

all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico ed ancora al combinato disposto dagli artt. 36, comma 1 punto c) e 37,

comma 1 delle N.O.I.F., nonché la società POL. TAURIANOVESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi

dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale,

Esaminata la documentazione trasmessa dall’associazione Italiana Allenatori Calcio al Settore Tecnico F.I.G.C, con la quale si

evidenziava, che il Sig. Sisinni Santo, per l’anno 2008-2009, avrebbe assunto la conduzione tecnica della Polisportiva Taurianovese

–partecipante al campionato di Eccellenza Calabrese – solo per svolgere la funzione di prestanome al Sig. Russo Francesco,

soggetto non provvisto della necessaria qualifica;

- considerato, in via preliminare, che relativamente alla stagione calcistica 2008-2009, per quanto attiene alla posizione in ambito

federale dei Signori Sisinni Santo e Russo Francesco, la consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito

positivo con riferimento al primo (che figura nei ruoli quale allenatore di base, codice 44.144 , tesserato per la Polisportiva

Taurianovese) ed esito negativo con riferimento al secondo, in quanto tesserato quale calciatore della medesima società;

- nella premessa che: il Sig. Sisinni Santo figura quale allenatore ed il Sig. Russo Francesco quale dirigente accompagnatore della

Polisportiva Taurianovese nelle distinte di gara allegate ed assunte a prova nel presente procedimento;

Sul punto, letta ed acquisitala relazione del collaboratore della Procura Federale, dalla quale si ricava che:

- articoli giornalistici (assunti ed offerti in comunicazione dal 20 ottobre al 15 Dicembre 2008) e siti specializzati in rete internet,

evidenziano, nel resoconto degli incontri disputati dalla Polisportiva Taurianovese la presenza effettiva nella conduzione tecnica

della squadra da parte del Sig. Russo Francesco;

- la registrazione televisiva, facente parte del presente fascicolo, della gara Roccella -Taurianovese del 28/09/2008, vede il

telecronista più volte significare come il Sig. Russo Francesco sia il tecnico della squadra e dalle immagini è possibile verificare,

come lo stesso, seppur ripreso di spalle, dava chiare indicazioni alla squadra durante le fasi di gioco;

- l’intervista, allegata alla segnalazione della AIAC Calabria,rilasciata dal Russo, a firma del giornalista locale Francesco Falleti, non

lascia dubbi, per tenore e contenuto, dell’effettivo ruolo svolto dallo stesso quale allenatore della Taurianovese;

- la verifica personale eseguita dal collaboratore della Procura Federale nel corso di un allenamento della Taurianovese, intervenuta

Giovedì 30 Ottobre 2008, ha evidenziato che la sessione era esclusivamente affidata al Sig. Russo Francesco , non riscontrando,

invece ,la presenza dell’allenatore abilitato Sig. Sisinni Santo per tutto il tempo di osservazione dell’evento;

Assunte, ad ulteriore conforto probatorio, le escussioni di alcuni calciatori,dalle quali si ricava incontrovertibilmente come la presenza

del Russo Francesco sia costante durante gli allenamenti ed in panchina nelle gare ufficiali e come nessuno sia in grado di dare una

plausibile spiegazione alle interviste rilasciate dallo stesso ,ad organi di stampa locali, quale allenatore della squadra.

Assunte, altresì, le dichiarazioni rese dal Presidente della Taurianovese Sig. Giovinazzo Francesco, il quale riferisce come il Russo

sia un semplice collaboratore dell’allenatore Sig. Sisinni e che le interviste rilasciate dallo stesso, quale tecnico della squadra, non

corrispondono a verità, in quanto trattasi di un evidente errore del giornalista.

Rilevato, inoltre, che il Sig. Sisinni Santo, nella sua audizione, cade in una evidente contraddizione, allorquando afferma che il 30

ottobre 2008, giorno in cui il collaboratore della procura federale si era recato ad osservare l’allenamento, lui era in palestra, come

ogni martedì, mentre tale data non cadeva di martedì, ma di giovedì. Inoltre, la sua irricevibile giustificazione sulla sua assenza in

tale giorno, non viene assolutamente confermata dai calciatori Galluccio Girolamo, Crea Dario che escludono che gli allenamenti si

possano svolgere in luoghi diversi dal campo sportivo e dal calciatore Mammola Andrea che afferma con certezza, come il giorno del

controllo della procura federale il Sisinni fosse assente, forse, per problemi personali, escludendo quindi l’impegno del tecnico in

palestra con altri atleti, come invece intende far credere anche il Russo Francesco che motiva l’assenza del tecnico, in quanto

impegnato in palestra per un lavoro differenziato con i portieri;

Rilevato, ancora, che il Sig. Russo Francesco, nella sua audizione, significa di non ricordare di avere rilasciato dichiarazioni al

giornalista Francesco Falleti e che il giorno del controllo dell’allenamento da parte della procura federale si stava allenando, come un

normale calciatore con l’intera squadra, mentre il tecnico abilitato era in palestra, come già detto, ad allenare i portieri;

Accertato, seppur indirettamente, nell’evolversi istruttorio, che nella distinta della gara Taurianovese - Praia del 01/11/08 è stato

inserito, quale accompagnatore Ufficiale della società Taurianovese, il Sig. Leva Francesco che è risultato, da accertamenti svolti al

comitato regionale di competenza, non tesserato per la predetta società;

Considerato, peraltro, che nei fatti come descritti in narrativa, si configura la responsabilità

- del Sig. Russo Francesco, calciatore tesserato della Polisportiva Taurianovese, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione

a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento del settore tecnico per avere assunto nella stagione 2008-2009 la conduzione tecnica

della squadra, in assenza della prescritta abilitazione;

- del Presidente della società Polisportiva Taurianovese Sig. Giovinazzo Francesco, il quale ha permesso coscientemente ogni

violazione, in contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del CGS, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma

1, del Regolamento per il Settore Tecnico ed in riferimento al combinato disposto degli artt. 36, comma 1 punto c, e 37, 1 comma

delle NOIF;

- nonché, la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della Polisportiva

Taurianovese, in conseguenza della condotta ascritta al Presidente ed al proprio tesserato;

Ritenuto, che per le violazioni poste in essere dal Sig. Sisinni Santo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore

di base, si provvede con un autonomo atto di deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai

sensi degli artt. 36 commi 2 e 3 e 38, comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico

Vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Marco Stefanini;

Visto l’ art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 16.1.2009, Prot. n° 3780/253 pf 08-09/SS/en:

1) RUSSO Francesco, calciatore tesserato per la Polisportiva Taurianovese;

2) GIOVINAZZO Francesco, Presidente della Polisportiva Taurianovese;

3) la società Polisportiva Taurianovese;

Per rispondere:

- Il sig. RUSSO Francesco della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1 , del CGS , anche in relazione

all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere , nel corso della stagione sportiva 2008-2009, di fatto,assunto la

conduzione tecnica della squadra, in assenza di regolare e necessaria abilitazione ;

- il Sig. Giovinazzo Francesco , della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS , anche in relazione

all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico,per avere consentito che, nella stagione calcistica 2008-2009 , la funzione di

allenatore, anziché esercitata dal tecnico formalmente incaricato, fosse , di fatto, svolta da un soggetto privo della necessaria

abilitazione ed ancora in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 , comma 1 punto c , e 37, 1 comma delle NOIF, per avere

permesso che una persona non tesserata fosse inserita nella distinta della gara Taurianovese-Praia del 01/11/08, quale

accompagnatore Ufficiale della società Taurianovese

-la società Polisportiva Taurianovese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente

ed al proprio tesserato , ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2 del CGS,

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 maggio 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Gianfranco Marcello nonché il sig.RUSSO Francesco in proprio ed in rappresentanza del sig. Giovinazzo Francesco e della società

Polisportiva Taurianovese deferiti il quale ha proposto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 del C.G.S. così determinate:

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

• per Russo Francesco la squalifica pari a mesi due (2);

• per Giovinazzo Francesco l’inibizione pari a mesi due (2);

• per la società POLISPORTIVA TAURIANOVESE l’ammenda di € 300,00;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi

dell’illecito contestato; In particolare i fatti integrano la violazione:

per il sig. Russo Francesco dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1 , del CGS , anche in relazione all’art. 35 del

Regolamento del Settore Tecnico , per avere , nel corso della stagione sportiva 2008-2009, di fatto,assunto la conduzione tecnica

della squadra, in assenza di regolare e necessaria abilitazione;

- per il Sig. Giovinazzo Francesco, dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS , anche in relazione all’art. 35 del

Regolamento del Settore Tecnico,per avere consentito che, nella stagione calcistica 2008-2009 , la funzione di allenatore, anziché

esercitata dal tecnico formalmente incaricato, fosse , di fatto, svolta da un soggetto privo della necessaria abilitazione ed ancora in

riferimento al combinato disposto degli artt. 36 , comma 1 punto c , e 37, 1 comma delle NOIF, per avere permesso che una persona

non tesserata fosse inserita nella distinta della gara Taurianovese - Praia del 01/11/08, quale Accompagnatore Ufficiale della società

Taurianovese;

per la Polisportiva Taurianovese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed al

proprio tesserato, degli art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.,

che va accolta la richiesta di applicazione nella misura concordata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

• al Sig. RUSSO Francesco, calciatore Pol. Taurianovese, la squalifica pari a mesi DUE (2) e quindi fino al 29 LUGLIO 2009;

• al Sig. GIOVINAZZO Francesco, Presidente Pol. Taurianovese, l’inibizione pari a mesi DUE (2) e quindi fino al 29 LUGLIO 2009;

• alla società POL. TAURIANOVESE l’ammenda di € 300,00 (trecento).

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