COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale    

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°42 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

   

  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

a carico FIORANI ROMOLO, Presidente della società Young Boys Cognentese, MELOTTI ALESSANDRO , dirigente società Young Boys Cognentese e società YOUNG BOYS COGNENTESE-camp. II^ categoria

  Con nota 16.3.2009 prot. n. 5362/448, il Vice Procuratore Federale,

  - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

  - ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :

-  il sig.FIORANI ROMOLO, Presidente della società YOUNG BOYS COGNENTESE,  della violazione  di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in riferimento agli artt. 23, comma 1, 38, comma 1,  e 61, comma 1, delle N.O.I.F. ed art. 35, comma 1,  del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito ai sigg.Nora Noris e Melotti Alessandro di svolgere attività di allenatore, pur non avendone titolo e per avere sottoscritto, nella qualità di Dirigente Accompagnatore, le distinte ufficiali di gara con i nominativi dei predetti quali allenatoti della squadra e per avere trascritto e confermato, nella sua qualità, dati infedeli nel foglio censimento 2008-2009 relativamente alla posizione dei sigg. Nora Noris e Melotti Alessandro;

-  Il sig.MELOTTI ALESSANDRO, della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, nel corso della stagione sportiva 2008-2009, di fatto assunto la conduzione tecnica della squadra, in assenza di regolare e necessaria abilitazione;

-  la società YOUNG BOYS COGNENTESE,  a titolo di responsabilità diretta ed  oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2, del C.G.S.,  per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai proprio tesserato.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig.MELOTTI ha fatto pervenire memoria difensive ed è presente all’odierno dibattimento. Nella memoria depositata il sig.MELOTTI dichiara di essere stato contattato nel giugno 2008 dalla società Youg Boys per la conduzione tecnica della squadra; fece presente di non essere in possesso della necessaria abilitazione e consigliò alla società di chiedere una  deroga, richiesta che venne avanzata, ma mai riscontrata dagli Organi preposti. In questa situazione, ritenne di considerare il silenzio come accoglimento della istanza stessa. A conferma di ciò segnala che nelle distinte ufficiali egli figurava come allenatore, congiuntamente al sig.NORA che, per motivi personali aveva richiesto alla società di essere affiancato da un  collaboratore, sia durante gli allenamenti, sia nelle gare ufficiali.  Ritiene di avere operato in perfetta buona fede, anche perché, dopo la segnalazione dell’A.I.A.C. di Modena del febbraio 2009, ritenne opportuno partecipare alle gare come dirigente accompagnatore, lasciando al solo sig.NORA la conduzione tecnica della squadra. Chiede che gli venga, eventualmente,  applicata  “la sanzione sportiva dell’inibizione per giorni 15”.

Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, dr.VINCENZO POSTIGLIONE,  informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S.,  con  il sig.MELOTTI ALESSANDRO per l’applicazione di una sanzione ridotta,  che indica nella squalifica per mesi 2 (anziché  3 mesi come sanzione base) . Di poi, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria  chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in riferimento agli artt. 23, comma 1, 38, comma 1,  e 61, comma 1, delle N.O.I.F. ed art. 35, comma 1,  del Regolamento del Settore Tecnico,  da parte del sig.FIORANI ROMOLO con la inibizione per mesi 4, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva  della società YOUNG BOYS COGNENTESE con l’ammenda di €  400.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  esaminata la memoria depositata dal sig.MELOTTI;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che il comportamento messo in atto dal sig.FIORANI ROMOLO integri le violazioni, come sopra ascrittegli, con conseguente responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per la società YOUNG BOYS COGNENTESE;

-  visti gli artt.  18, 19 e  23 del C.G.S.;

-  ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per il sig.MELOTTI;

-   con ordinanza per il predetto non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.;

d e l i b e r a

  - di infliggere al sig. FIORANI ROMOLO la inibizione per 3 mesi, al sig.MELOTTI ALESSANDRO la squalifica per mesi 2  ed alla società YOUNG BOYS COGNENTESE l’ammenda di € 300.

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