COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 17/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°48 del 17/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI

 

188  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE

a carico sig. MAZZEO FRANCESCO – collaboratore del C.R.E.R.

  Con nota 5.5.2009 n. 7053/593 il Procuratore Federale,

-  letti gli atti relativi all’indagine svolta a seguito della denuncia del Segretario della F.I.G.C. sig. Di Sebastiano  in data 16.12.2008, con la quale segnalava che era stata inoltrata alla C.D.Territoriale del C.R.E.R. una richiesta, ad apparente firma del predetto Segretario sig. Di Sebastiano, recante motivata istanza di “reintegrazione” del Collaboratore dello stesso Comitato sig.Francesco Mazzeo, al quale l’Organo Giudicante aveva comminato l’inibizione di due anni per violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S.;

-  rilevato che la firma apposta in calce a tale richiesta, apparentemente riferibile al Segretario della F.I.G.C., risulta essere una palese riproduzione anastatica, in quanto tale disconosciuta, unitamente al contenuto dell’atto, dall stesso sig. Di Sebastiano;

-  rilevato ancora che tale missiva, apocrifa, segue a due lettere inviate dal Mazzeo, in data 27.6.2008 e 7.8.2008 ed indirizzate, tra gli altri, allo stesso Segretario sig. Di Sebastiano, con le qual il tesserato inibito formulava istanza di riduzione della sanzione già comminata dalla C.D. del C.R.E.R.;

-  rilevato che alle due lettere il sig. Di Sebastiano rispondeva al Mazzeo con note sottoscritte in data 28.7.2008 e 12.9.2008;

-  rilevato che la riproduzione anastatica del firma del Segretario sig. Di Sebastiano è, con tutta evidenza, identica e sovrapponibile, anche nei suoi minimi particolari, a quella originale con la quale il Segretario firmò la missiva del 28.7.2008 indirizzata al Mazzeo, che quindi appare essere l’autore della predetta riproduzione anastatica e della lettera che la reca in calce;

-  rilevato che nessun altro soggetto, diverso dal Mazzeo, aveva interesse a formare l’atto in parola, considerato che la richiesta di riduzione si riferiva ad una sanzione disciplinare comminata al Mazzeo, il quale, in precedenza, aveva già inoltrato analoga richiesta;

-  considerato che la condotta sopra descritta si manifesta come contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S.;

-  considerato altresì che, in data 18.3.2009, nel corso della propria audizione innanzi al Sostituto Procuratore Federale avv.Mario Taddeucci Sassolini ed al Collaboratore Dr.Alberto Bartoletti, il Mazzeo, a proposito della vicenda disciplinare innanzi alla C.D.Territoriale del C.R.E.R., all’esito della quale venne comminata la sanzione della quale si discute, ha testualmente dichiarato  : “Ritengo di essere stato raggirato dai componenti della predetta Commissione i quali mi rappresentarono quale sanzione da infliggersi ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. una pena diversa (pochi mesi) in luogo dei due anni che a mia insaputa sono stati verbalizzati nell’accordo ex art. 23 C.G.S.”;

-  considerato che quest’ultima condotta sopra descritta integra la violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S. laddove le predette dichiarazioni, oggettivamente lesive della reputazione dei componenti della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R.E.R., sono rese con modalità (verbale destinato a far parte del fascicolo di indagin) che le rendono conoscibili da più persone;

-  visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S., ha deferito a questa C.D. il sig.MAZZEO FRANCESCO, collaboratore del C.R.E.R., per rispondere :

-  a) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere realizzato riproduzione anastatica della firma del Segretario della F.I.G.C. sig.Di Sebastiano, riferendo a costui il contenuto della missiva che recava detta sottoscrizione in calce, indirizzandola alla C.D.Territoriale del C.R.E.R.;

-  b) dello violazione di cui all’art. 5, comma 1, del C.G.S., per aver dichiarato e messo a verbale innanzi al Sostituto Procuratore Federale ed al Collaboratore che lo sentivano – e dunque con modalità e mezzi che rendono e possono rendere conoscibili a più persone l’oggetto della dichiarazione- giudizi lesivi della reputazione dei componenti della C:D:Territoriale del C.R.E.R.

Ritualmente notificato l’avviso di convocazione, il sig.Mazzeo, che aveva fatto richiesta di copia degli atti, consegnatale, e che aveva richiesto il rinvio dell’esame del procedimento originariamente stabilito per l’8.6.2009, è presente all’odierno dibattimento, assistito da persona di fiducia.

-   Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMO GIUSEPPE ADAMO,  dopo  ampia disamina  dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare, a carico del sig.MAZZEO FRANCESCO : 1)  la violazione di cui  all’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere realizzato riproduzione anastatica della firma del Segretario della F.I.G.C. sig. Di Sebastiano, riferendo a costui il contenuto della missiva che recava detta sottoscrizione in calce, indirizzandola alla C.D.Territoriale del C.R.E.R.; 2) la violazione di cui all’art. 5, comma 1, del C.G.S., per aver dichiarato e messo a verbale innanzi al Sostituto Procuratore Federale ed al Collaboratore che lo sentivano – e dunque con modalità e mezzi che rendono e possono rendere conoscibili a più persone l’oggetto della dichiarazione- giudizi lesivi della reputazione dei componenti della C:D:Territoriale del C.R.E.R., con la irrogazione della inibizione per anni 5, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo o categoria della F.I.G.C.

La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  sentito il sg. MAZZEO che, in conclusione,  chiede il proscioglimento dai capi di incolpazione , dal primo perché non ha commesso il fatto, ed in ogni caso non vi è la prova che lo abbia commesso, dal secondo perché la condotta non integra la fattispecie regolamentare contestatagli;

-  considerato che, a giudizio di questa giudicante,  non è stata dimostrata la responsabilità del sig.MAZZEO in ordine alla sottoscrizione della lettera a firma del Segretario sig. Di Sebastiano, in quanto non è possibile  addebitare al predetto, con assoluta certezza,  la provenienza della missiva e la sottoscrizione, apocrifa, della medesima, in violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;

-  valutato, invece, che le dichiarazioni sul comportamento dei componenti la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.E.R., rese dal sig. MAZZEO nel corso della audizione innanzi al Sostituto Procuratore Federale ed al Collaboratore integrino gli estremi della violazione dell’art. 5,  comma 1, del C.G.C., anche perché, in quella sede, gli inquirenti  stavano svolgendo indagini unicamente in ordine alla formulazione ed alla sottoscrizione della lettera con firma apparente del Segretario sig. Di Sebastiano e, quindi, le esternazioni fatte dal sig. MAZZEO nulla avevano a riguardare  l’argomento;

-  visto l’art. 19  del C.G.S.;

d e l i b e r a

  - di infliggere al sig. MAZZEO FRANCESCO la inibizione per mesi 6, da scontare alla scadenza del provvedimento disciplinare in essere  a suo carico.

 

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