COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’U.S. BRUGNE

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’U.S. BRUGNERA (Allievi Regionali) in merito alla squalifica fino al 26.05.09 comminata al proprio allenatore ALÙ Duilio, alla squalifica per due gare effettive comminata al proprio calciatore SFREDDO Luca e alla squalifica per una gara effettiva comminata al proprio calciatore CARLET Giuliano (in c.u. 79 del 07.05.2009)

Con tempestivo reclamo, la U.S. BRUGNERA impugnava la squalifica irrogata dal G.S.T. ai propri tesserati nella quantificazione descritta in rubrica.

Indipendentemente dalla motivazione delle squalifiche e da quella del reclamo, la C.D.T. deve evidenziare che l’art. 45/3 C.G.S. recita : “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;…”

Ne discende, evidente, l’inammissibilità del reclamo per tutte e tre le posizioni impugnate.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’incasso della relativa tassa.

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