COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. TUR

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’ A.S.D. TURRIACO CALCIO (Campionato di 1a Categoria Gir. C) in merito alla inibizione a svolgere ogni attività fino al 28.08.2009 inflitta al dirigente accompagnatore CLEMENTIN Corrado (in C.U. n° 76 del 30.04.2009).

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. TURRIACO CALCIO impugnava il provvedimento adottato dal G.S.T. e pubblicato sul C.U. n° 76 dd 30.04.2009 con il quale veniva comminata a CLEMENTIN Corrado, dirigente accompagnatore della società reclamante, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività sino al 28.08.2009 per aver, dopo la fine della gara ISONZO/TURRIACO disputatasi il 26.04.09, mentre le squadre ed i dirigenti erano ancora sul campo, messo “a scopo intimidatorio la mano destra al collo” dell’assistente di parte dell’arbitro (messo a disposizione dalla società ISONZO) “senza procurargli alcun danno fisico” e per aver, “con  atteggiamento minaccioso” proferito frasi ingiuriose “verso il detto assistente di parte dell’arbitro prima di essere portato via a forza dai giocatori e dall’allenatore del Turriaco Calcio”.

La società reclamante, sostenendo essersi trattato di un episodio sorto a causa di un paio di falli laterali erroneamente segnalati dal detto assistente e di uno screzio dallo stesso asseritamente posto in essere verso un calciatore del TURRIACO con il quale egli avrebbe avuto un diverbio durante la partita, chiedeva di riconsiderare i fatti che, a suo dire, andavano ridimensionati rispetto alla valutazione fatta dal Giudice Sportivo il cui provvedimento doveva dunque, per implicito, considerarsi eccessivamente gravoso.

Esaminati gli atti nella riunione del 14.05.2009 la C.D.T. - FVG osserva:

La società reclamante non nega che la condotta del CLEMENTIN debba essere stigmatizzata e che lo stesso abbia “sbagliato” nel rivolgersi “in malo modo” verso l’assistente.

Dalla lettura del rapporto arbitrale in atti si desume effettivamente che l’episodio, la cui durata complessiva è stata di qualche secondo, non riveste le caratteristiche del comportamento violento per tale dovendosi intendere il contegno mirato a ledere l’integrità fisica altrui.

L’aver il CLEMENTIN messo la mano sul collo dell’assistente a scopo intimidatorio senza esercitare pressione fisica né provocare alcuna sensazione di dolore deve essere pertanto inteso come parte integrante della complessiva condotta ingiuriosa da lui posta in essere anche attraverso il detto gesto.-

La non ravvisabilità degli estremi della violenza nel comportamento del CLEMENTIN induce conseguentemente la CDT a ridimensionare la sanzione a lui inflitta dal GST, a ridurre la quale concorre inoltre la considerazione circa la rapidità dell’episodio, rimasto del tutto isolato e senza alcun seguito, con riappacificazione dei protagonisti e pronte scuse secondo quanto segnalato dalla reclamante.

Sanzione equa alla luce delle suesposte osservazioni appare essere quella indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La C.D.T. – FVG così decide:

- In accoglimento del reclamo della A.S.D. TURRIACO CALCIO riduce l’inibizione del dirigente accompagnatore CLEMENTIN Corrado, a svolgere ogni attività in seno alla FIGC sino a tutto il 28.06.2009. - Dispone la restituzione della tassa versata.

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