COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. ILLEGIANA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 83 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’ A.S.D. ILLEGIANA (Coppa Carnia) in merito alla squalifica fino al 28.06.2009 inflitta al proprio calciatore CANDONI Giacomo (in C.U. Deleg. Distrettuale di Tolmezzo n° 56 del 29.04.2009).

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. ILLEGIANA impugnava il provvedimento adottato dal G.S.T. e pubblicato sul C.U. n° 56 dd 29.04.2009 con il quale veniva comminata al calciatore CANDONI Giacomo la sanzione della squalifica fino al 28.06.2009 “per aver offeso l’arbitro ed averlo più volte spinto attingendolo prima al petto e poi al viso” (fatti avvenuti il 26.04.09 durante la gara Verzegnis/Illegiana valida per il torneo Coppa Carnia).

La società reclamante, sostenendo essersi trattato “di un episodio di vibrate proteste ... certamente non violento né nei modi né tantomeno nelle intenzioni del calciatore” chiedeva quindi la riduzione “al minimo” della squalifica di due mesi inflitta al proprio tesserato.

Esaminati gli atti nella riunione del 14.05.2009 la C.D.T. - FVG osserva:

Dal supplemento di rapporto acquisito agli atti e nel quale è dettagliatamente descritto dall’arbitro il comportamento tenuto dal CANDONI, effettivamente emerge che lo stesso, sia prima che dopo l’espulsione dal terreno di gioco, ha esercitato verso il Direttore di Gara alcune leggere pressioni al petto ed al volto.

Trattasi tuttavia di gesti che, come riferito dallo stesso arbitro, sono stati da lui appena percepiti senza accusare alcuna sensazione di dolore.

Lungi dall’integrare una condotta violenta nei confronti del Direttore di Gara, la condotta del calciatore appare essere piuttosto costituita dall’accompagnamento, con gesti della mano indirizzati al Direttore di Gara, della accalorata quanto ingiustificata protesta, altamente offensiva per i toni e le modalità che ha assunto.

Al riguardo si ricorda che l’art. 19 C.G.S. prevede come sanzione minima, per la condotta ingiuriosa o irriguardosa dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara, quella della squalifica per due giornate di gara, ma all’evidenza, il comportamento tenuto dal CANDONI, caratterizzato dalla pervicacia e dalla accentuata gravità delle espressioni ingiuriose e blasfeme rivolte all’indirizzo dell’arbitro in maniera reiterata e talmente veemente da indurre l’intervento di alcuni compagni di squadra che riuscivano “a stento” a far rientrare l’interessato negli spogliatoi, non appare meritevole di particolare comprensione.

Tanto premesso, sanzione equa per i fatti di cui CANDONI Giacomo si è reso responsabile e dai quali, come detto, deve escludersi l’ipotesi della violenza, appare essere quella indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La C.D.T. – FVG così decide:

- In accoglimento del reclamo della A.S.D. ILLEGIANA riduce la squalifica del calciatore CANDONI Giacomo a tutto il 16.06.2009.- Dispone la restituzione della tassa versata.

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