COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da par

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.C. CASSACCO e del suo PRESIDENTE sig.ra Valentina MANSUTTI.

Con raccomandata 16 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  la sig.ra Valentina MANSUTTI, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  l’A.C. CASSACCO, iscritta al Campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 28 maggio 2009, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.

All'udienza del 28 maggio 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi:  la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, nessuno per i deferiti.

La Procura Federale concludeva come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto alla sig.ra Valentina MANSUTTI: inibizione per giorni 30 (trenta);

Quanto all’AC “CASSACCO”: € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda,

risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.

La C.D.T., accertata la violazione; valutata negativamente la condotta processuale dei deferiti, che non si sono in nessun modo difesi; in considerazione della recidiva specifica in cui la Società è incappata; ritiene che la sanzione congrua, sia quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG dispone:

- di inibire il Presidente sig.ra Valentina MANSUTTI per giorni 45 (quarantacinque), a tutto il 19 luglio 2009

- di comminare alla società A.C. CASSACCO l’ammenda di € 600,00 (seicento)

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