COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PR

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. VILLESSE CALCIO e del suo PRESIDENTE sig. Gianpaolo BURGNICH.

Con raccomandata 26 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  il sig. Gianpaolo BURGNICH, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  l’A.S.D. VILLESSE CALCIO, iscritta al Campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 28 maggio 2009, veniva depositata in termini difesa scritta.

All'udienza del 28 maggio 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, il deferito sig. Gianpaolo Burgnich per sé e in rappresentanza della Società ASD “VILLESSE CALCIO”.

Dato luogo alla discussione, le parti all’esito della stessa concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto al sig. Gianpaolo BURGNICH: inibizione per giorni 30 (trenta);

Quanto all’ASD “VILLESSE CALCIO”: € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda,

risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.

Il sig. Gianpaolo Burgnich, per sé e in rappresentanza della società, si richiamava alla memoria scritta già depositata, facendo ancora presente che la società dallo stesso rappresentata collabora assieme ad altra Società, assicurando la partecipazione in maniera indiretta all’attività del settore giovanile. Nonostante i problemi numerici, dovuti anche alla carenza di natalità, ha assicurato che per la prossima stagione saranno in grado di allestire una squadra di esordienti, anche se a sette. Per tal motivo ha chiesto l’applicazione più ridotta possibile delle sanzioni.

La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; la sanzione è comunque commisurata tenendo in considerazione la difficoltà oggettiva delle società per i motivi suindicati e l’attenzione che, comunque, la società ha destinato al settore giovanile; per cui

decide

- di inibire il Presidente Gianpaolo BURGNICH per giorni 20 (venti), a tutto il 24 giugno 2009

- di comminare alla società A.S.D. VILLESSE CALCIO l’ammenda di € 300,00 (trecento)

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