COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO da parte del PROCUR

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 04.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. PRIMOREC e del suo PRESIDENTE sig. Darko KRALJ.

Con raccomandata 19 marzo 2009, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2008/2009, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008:

·  il sig. Darko KRALJ, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art.32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2008.

·  l’A.S.D. PRIMOREC, iscritta al Campionato di 1^ CATEGORIA, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.

Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 28 maggio 2009, veniva depositata nei termini difesa scritta.

All'udienza del 28 maggio 2009, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, nessuno per i deferiti.

La Procura Federale concludeva come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:

Quanto alla sig. Darko KRALJ: inibizione per giorni 30 (trenta);

Quanto all’ ASD “PRIMOREC”: € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda,

risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società.

La società ASD PRIMOREC ha fatto pervenire una memoria scritta con cui ha rappresentato la difficoltà a reperire nell’ambito comunale un sufficiente numero di calciatori per allestire una squadra da far partecipare all’attività giovanile come da disposizioni federali. Ha rimarcato come svolga comunque attività giovanile con i pochi calciatori disponibili unitamente ad altre società vicine creando una società (POMLAD) che svolge unicamente attività nel settore. Conclude chiedendo l’applicazione della minima sanzione possibile.

La C.D.T. pur comprendendo le motivazioni addotte, non le ritiene esimenti dell’obbligo imposto dalla normativa richiamata; reputa di riconoscere alla società una attenuante in considerazione del fatto della collaborazione nella costituzione della società pura; la sanzione è comunque commisurata al grado di interesse allo sviluppo del settore giovanile che la società ha pur dimostrato negli anni, ma deve considerare la recidiva specifica in cui la Società è incappata; per cui

decide

- di inibire il Presidente sig. Darko KRALJ per giorni 20 (venti), a tutto il 24 giugno 2009

- di comminare alla società A.S.D. PRIMOREC l’ammenda di € 300,00 (trecento)

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