COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 11.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. MAJANESE

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 88 DEL 11.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. MAJANESE (Prima Categoria) in merito alle decisioni assunte dal G.S.T. in esito alla gara MAJANESE - TARCENTINA del 03.05.09 (in c.u. 79 del 07.05.2009)

Con tempestivo reclamo la MAJANESE impugnava le decisioni del G.S.T. afferenti rispettivamente alla squalifica fino al 03/08/2009 dell’allenatore Sig. TOPPAN DANIELE “Perché, dopo la fine della gara, nel mentre l’arbitro rientrava negli spogliatoi, urlava frasi irriguardose nei confronti di quest’ultimo; perché, in tale circostanza, nel mentre era dietro al direttore di gara, appoggiava le mani sulla schiena di quest’ultimo e gli inferiva 5-6 spinte in continuazione verso gli spogliatoi, senza causargli alcuna conseguenza”; alla squalifica fino al 03/11/2009 a carico del calciatore OSGNACH GIANCARLO “Per condotta violenta nei confronti dell’arbitro, in quanto al 50’ del secondo tempo, dopo la convalida da parte di quest’ultimo di una rete messa a segno dalla Tarcentina, inferiva, da una distanza di un metro, uno schiaffo al direttore di gara, con l’intenzione di colpirlo; l’arbitro riusciva però a schivarsi, motivo per cui l’Osgnach lo sfiorava sul mento con le dita della mano; se non si fosse schivato, l’arbitro sarebbe stato colpito in faccia”; e all’ammenda inflitta alla società di € 600,00 “Perché, poco prima della fine dell’incontro, dopo la convalida della rete messa a segno dalla Tarcentina, i propri sostenitori hanno iniziato ad insultare pesantemente l’arbitro; perché, dopo la fine della gara, i predetti sostenitori locali, nel mentre l’arbitro si avviava nel tunnel per rientrare negli spogliatoi, persistevano con gli insulti verso lo stesso ed, attaccati alla rete di recinzione, da una distanza di circa un metro, sputavano verso il direttore di gara, attingendolo due volte sul viso e tre volte sulla divisa (responsabilità oggettiva).

La reclamante allegava un cd contenente una trasmissione sportiva di una emittente locale in cui un “opinionista” televisivo dava la sua versione sull’accaduto. Evidente è la inammissibilità di tale supporto probatorio ai sensi dell’art. 35 C.G.S..

I motivi di reclamo della Società, dopo la descrizione di fatti ininfluenti con la materia del contendere, si sono concentrati sulla figura dell’allenatore TOPPAN esponendo che le spinte all’Arbitro, se ci sono state, avevano come scopo quello di proteggere l’Arbitro, accompagnandolo il più velocemente possibile verso l’uscita dal campo per evitare potenziali incidenti in considerazione del fatto che il goal (contestatissimo dal pubblico) subito dalla squadra di casa al 93’ dell’ultima gara del campionato era decisivo, condannandola alla retrocessione. Quanto al calciatore OSGNACH, la posizione della società è che la sua mole gli avrebbe facilmente permesso di portare a compimento l’azione di violenza, se quello fosse stato il suo intendimento; in verità, questi avrebbe solo tentato di dare “un buffetto” al Direttore di Gara per protestare avverso la convalida di quella rete asseritamente viziata da un fallo degli attaccanti. In ordine alla condotta del pubblico, infine, la società afferma che la doppia maglia della rete di recinzione e la persona dell’allenatore TOPPAN a difesa dell’Arbitro avrebbero senz’altro protetto l’Arbitro dalla serie di sputi che questi afferma di aver ricevuto.

Sentito in udienza il presidente della società, questi ha avuto modo di meglio esporre la situazione secondo la propria accorata versione, che però non è del tutto compatibile con la verbalizzazione resa dal Direttore di Gara a verbale e ribadita in supplemento di referto rilasciato al G.S.T..

Rammentato che le verbalizzazioni degli ufficiali di gara formano piena prova di quanto accaduto in campo ex art. 35/1 C.G.S., la C.D.T. esprime le seguenti considerazioni: quanto alla posizione dell’allenatore TOPPAN: la tesi difensiva è compatibile con la descrizione verbalizzata dall’Arbitro in ordine al fatto che questi possa aver tentato solo di proteggerlo, dal campo fino agli spogliatoi, ed in tale ottica va letta la condotta dell’allenatore, che –diversamente- non lo avrebbe spinto verso gli spogliatoi ma lo avrebbe spinto in direzione opposta onde prolungare almeno la sofferenza del Direttore di Gara, asseritamente reo di aver convalidato al 93’ dell’ultima gara di campionato una rete viziata da evidente fallo dell’attaccante, decisiva per condannare alla retrocessione la squadra di casa. L’allenatore TOPPAN, così, resta responsabile delle sole sue proteste e delle sue espressioni non ingiuriose ma gravemente irriguardose descritte a referto, per cui l’inibizione può essere contenuta come da dispositivo.

Quanto alla ammenda: non è dato provare che gli sputi non ci siano stati, che non siano stati all’indirizzo dell’Arbitro, e che non lo abbiano attinto. Accolta però la tesi difensiva che vede l’allenatore proteggere la persona dell’Arbitro, si può benignamente considerare che la società, attraverso l’allenatore, possa aver cercato di evitare per quanto possibile al Direttore di Gara le gravi conseguenze che, invero, si sono verificate. La mancanza di conseguenze al momento in cui il Direttore di Gara ha lasciato l’impianto conferma tale impostazione. La ammenda può così venire parzialmente ridotta, come da dispositivo.

Quanto alla posizione del calciatore OSGNACH: l’Arbitro sentito a chiarimenti dal G.S.T. ha ribadito che la sua azione è consistita nel tentativo di colpirlo con uno “schiaffo”, e non con un “buffetto”, concetti intuitivamente ben diversi l’uno dall’altro. Così, la sanzione appare congrua, in considerazione del fatto che l’Arbitro è riuscito a schivare il colpo solo per un proprio moto repentino di difesa. La squalifica è congrua in considerazione del fatto che il tentativo di violenza è pacificamente equiparato alla violenza consumata e che, nella sostanza, la sanzione è stata già contenuta dal G.S.T. nei limiti “minimi” che l’art. 19/4 lett.d) C.G.S. prescrive per i calciatori che si rendono responsabili di una violenza nei confronti degli ufficiali di gara: “per otto giornate o a tempo determinato”.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG così decide:

riduce la inibizione dell’allenatore TOPPAN Daniele all’11 giugno 2009;

conferma la squalifica del calciatore OSGNACH Giancarlo a tutto il 3 novembre 2009;

riduce l’ammenda alla Società MAJANESE ad euro 500,00 (cinquecento).

Dispone perché la tassa reclamo non venga addebitata.

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