COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 18.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. PASIAN

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 18.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. PASIANESE CALCIO (Giovanissimi Regionali) in merito alle decisioni assunte dal G.S.T. in esito alla gara PASIANESE CALCIO – TRIESTE CALCIO del 24.05.09 (in c.u. 85 del 28.05.2009)

Con tempestivo reclamo la PASIANESE CALCIO impugnava le decisioni con cui il G.S.T. con ampiamente motivata decisione, deliberava:

1) nei confronti dell’A.S.D. PASIANESE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara PASIANESE CALCIO-TRIESTE CALCIO, valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi (Play Out – Girone “A”) con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, punto 1, e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S.;

2) nei confronti del Sig. SCLAUZERO Massimo, ai sensi dell’art. 19, punto 1 lett. h) del C.G.S., l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 27 agosto 2009, perché, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Pasianese Calcio si è reso responsabile di proteste nei confronti dell’arbitro e per essersi rifiutato di lasciare il recinto di gioco dopo il provvedimento di allontanamento adottato nei suoi confronti dall’arbitro, causando la fine anticipata dell’incontro;

3) nei confronti del sig. VARUTTI Gianfranco, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) del C.G.S., la squalifica fino al 27 novembre 2009, perché, in qualità di Allenatore di una squadra giovanile si è reso responsabile di proteste e di comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, nonché per aver inferto al direttore di gara tre – quattro spinte e per essersi rifiutato di lasciare il recinto di gioco dopo il provvedimento di allontanamento adottato nei suoi confronti dall’arbitro stesso, causando la fine anticipata dell’incontro;

4) nei confronti del sig. BITTOLO Tiziano, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) del C.G.S., la squalifica fino al 27 giugno 2009, perché, in qualità di Assistente di parte dell’arbitro, ha proferito frase minacciosa verso il direttore di gara, agitando la bandierina, prima che quest’ultimo raggiungesse gli spogliatoi;

5) nei confronti dei calciatori DEGANO Michele (capitano della Pasianese Calcio) e SERAVALLE Francesco (vice-capitano della Pasianese Calcio) la squalifica per una giornata di gara, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) del C.G.S.;

6) l’incameramento della tassa reclamo, ai sensi dell’art. 33, punti 8 e 13 del C.G.S., da addebitare alla A.S.D. Pasianese Calcio.

Pur avendo la Pasianese Calcio inviato il reclamo alla controparte, la Trieste Calcio non ha trasmesso proprie deduzioni circa i fatti accaduti.

I motivi di reclamo della Società si pongono sostanzialmente nella negazione di veridicità della verbalizzazione del Direttore di Gara.

Va rammentato – e lo facciamo in questa sede perché troppo spesso queste problematiche sorgono nel delicato mondo del Settore Giovanile, quando gli adulti, come evidenziato dal G.S.T., fungono da educatori prima che da istruttori - che le verbalizzazioni degli ufficiali di gara formano piena prova di quanto accaduto in campo ex art. 35/1 C.G.S., e che tale presupposto normativo è fondamentale argomento per la speditezza della Giustizia Sportiva che, diversamente, non avrebbe la possibilità di permettere la regolare disputa delle gare nella veloce evoluzione di soli pochi giorni. Necessariamente, la Giustizia Sportiva dà una valutazione sommaria delle situazioni vissute in campo, basata principalmente sulla conoscenza dei fatti come percepita dal Direttore di Gara, che può essere equiparato a un organo sensoriale della Federazione, anzi al principale organo sensoriale che permette alla Federazione di conoscere i fatti per come si sono svolti in campo. Come i nostri organi sensoriali possono sbagliare (pensiamo alle illusioni ottiche, ai suoni mal percepiti, al gusto o all’olfatto o al tatto falsati da fattori interni o estranei…), così è possibile che la Federazione, attraverso l’Arbitro, in determinate condizioni percepisca malamente i fatti per come sono accaduti, ma resta fermo che quello che percepisce l’Arbitro, giusto o sbagliato che sia, ai fini disciplinari costituisce la prima percezione che ne ha la Federazione Sportiva. Tale percezione (salvi i casi in cui le parti reclamanti sono facoltizzate a provare l’errore percettivo dell’Arbitro) può essere “interpretata” in un senso o nell’altro dai Giudici Sportivi, ma non può essere sconvolta da una impostazione diametralmente opposta a quella fornita dal Direttore di Gara. Intuitivamente, ne perderebbe di credibilità l’intero Sistema della Giustizia Sportiva.

Per questo, già in campo, così come in ogni condotta, l’Ordinamento Sportivo richiede a tutti i tesserati di collaborare alla riuscita dell’evento sportivo mediante comportamenti probi, corretti, leali.

Diversamente, se la Giustizia Sportiva dovesse adottare le guarentigie (a volte financo pedanti) che la Giustizia Ordinaria riserva ai cittadini, dando loro modo di provare compiutamente (a volte strumentalmente o furbescamente) le proprie ragioni, dovrebbe sopportare anche i tempi di decisione adottati dalla Giustizia Ordinaria, il che impedirebbe di godere di decisioni assunte velocemente, in tempo per poter essere messe in esecuzione per il successivo turno di campionato. Questa impostazione si dimostra senz’altro fallace in qualche occasione nel caso singolo e specifico, ma per grandi numeri – grazie anche alla condotta proba, corretta e leale degli interpreti - è l’unica conosciuta che permetta l’organizzazione delle manifestazioni sportive nell’ambito di un Ordinamento retto da Regole certe.

Alla luce di quanto sopra, la C.D.T. esprime le seguenti considerazioni: l’Arbitro ha descritto chiaramente e lucidamente l’invasione di campo dell’allenatore Varutti e del dirigente accompagnatore Sclauzero: condotte evidentemente contrarie ai principi loro richiesti; l’allenatore in particolare si è diretto durante il tempo di gioco nella direzione dell’Arbitro esprimendo un linguaggio non ingiurioso ma gravemente irriguardoso verso il Direttore di Gara ed impedendo con la sua presenza fisica la prosecuzione della gara.

All’allontanamento che l’Arbitro ha loro imposto, entrambi sono rimasti sul terreno di gioco. L’allenatore Varutti, dopo qualche tempo, è rientrato in panchina affermando la propria intenzione di non ottemperare alla decisione dell’Arbitro. E non servono parole per descrivere che il messaggio da educatore che la condotta dell’allenatore porta necessariamente nella mente dei giovani calciatori, in tale frangente ha dato un netto segno di inosservanza delle regole, e di mancato rispetto dell’autorità costituita, incompatibile con il senso civico, prima che con i principi di lealtà correttezza e probità che ispirano lo spirito sportivo. A quel punto, non essendo stato ottemperato un precetto disciplinare dell’Arbitro, la gara non avrebbe potuto riprendere. Come da regolamento, l’Arbitro ha avvicinato il capitano chiedendogli di collaborare all’allontanamento delle persone tesserate per la sua società che, non conformandosi alle decisioni dell’Arbitro, impedivano che il gioco proseguisse nel rispetto delle regole. Alla mancata adesione del capitano all’invito, l’Arbitro non poteva che espellerlo e rivolgersi al suo vice. La società nega che il vice capitano sia stato espulso al momento in cui non ha aderito all’invito dell’Arbitro a collaborare. Il fatto che il vice capitano abbia mostrato le spalle all’Arbitro dopo aver ricevuto l’invito a collaborare, può spiegare che egli in buona fede non si sia accorto dell’espulsione sulla cui sussistenza non c’è da dubitare. Addirittura (ma non è questa l’ipotesi), se l’Arbitro avesse ravvisato condizioni ambientali di difficoltà, avrebbe anche potuto evitare di notificare la espulsione, comunque ritenendo la gara terminata per la doppia espulsione del capitano e del vice.

A quel punto, a gara ormai finita, l’allenatore, invece che rispettare finalmente l’ordine disciplinare dell’Arbitro, è rientrato in campo ingiuriando l’Arbitro e spintonandolo con le mani sul petto per tre o quattro volte, mentre l’assistente di parte agitando la bandierina minacciava gravemente il Direttore di Gara.

La gara non è stata portata a compimento per il fatto dell’allenatore della Pasianese Calcio, sì che corretta è la sanzione sportiva della perdita della gara come comminata dal G.S.T.. Corretta e congrua è anche la inibizione comminata al dirigente Sclauzero per il suo concorso, seppur di secondo piano, nell’aver impedito la prosecuzione della gara.

Inammissibili sono le impugnazioni delle altre sanzioni ai sensi dell’art. 45/3 in quanto la squalifica dell’assistente di parte è inferiore al mese e le squalifiche dei due calciatori, giustamente tenute ai minimi dal G.S.T., non superano le due giornate di gara.

P.Q.M.

La C.D.T. FVG così decide:

dichiara inammissibili le impugnazioni delle squalifiche dell’assistente di parte Bittolo e dei calciatori Degano e Seravalle;

conferma nel merito la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Pasianese Calcio;

conferma la squalifica dell’allenatore Varutti Gianfranco a tutto il 27 novembre 2009;

conferma la inibizione del dirigente accompagnatore Sclauzero Massimo a tutto il 27 agosto 2009.

Dispone per l’addebito della tassa reclamo a carico della società.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it