COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 18.06.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D.

 COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 18.06.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO dell’A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO (play off terza categoria) in merito alle decisioni assunte dal G.S.T. in esito alla gara CALCIO SAN LEONARDO – MOIMACCO del 24.05.09 (in c.u. 85 del 28.05.2009)

Con reclamo tempestivo, il CALCIO SAN LEONARDO affermava uno scambio di persona in relazione alla squalifica per cinque giornate di gara del proprio calciatore BOSCHIAN CAMPANER Christian, il quale, a detta della reclamante, non sarebbe l’autore della aggressione subita dall’Arbitro a fine gara in quanto “l’espulsione è avvenuta diversi minuti prima e pertanto il giocatore BOSCHIAN non poteva essere quello che si è tolto la maglia per non essere identificato, essendo lo stesso sotto la doccia”.

Il reclamo non sviluppa alcuna richiesta quanto al merito della vicenda, limitandosi a confidare “in un sereno giudizio di codesta Commissione”. Sia chiaro che tutti i giudizi che la C.D.T. FVG assume sono “sereni”, ma per assumere un sereno giudizio la C.D.T. deve conoscere le inequivoche conclusioni della reclamante su cui giudicare.

Invece, nel caso, non sono chiare le intenzioni che hanno spinto la società a scrivere alla Federazione, ed è gravemente contraddittoria l’intera ricostruzione. La società pare denunciare di aggressione all’Arbitro un proprio calciatore, diverso da quello riconosciuto dall’ufficiale di gara, … ma ne mantiene l’anonimato. Non solo, ma già dall’incipit laddove la reclamante scrive “pur non entrando e giustificando il comportamento tenuto dal calciatore”… evidentemente riferendosi proprio al BOSCHIAN, unico calciatore di cui si discute. Ma se non vuole giustificare quel comportamento tenuto dal proprio calciatore, all’evidenza la società sa che proprio quello ne è stato autore! Se un altro calciatore ha partecipato all’aggressione, la società ha l’onere di comunicarne il nominativo, o comunque di dare elementi congrui per la sua individuazione, perché si possa adottare il provvedimento di rimessione degli atti alla Procura Federale perché indaghi se l’artefice della vicenda non sia quello individuato dall’Arbitro e dall’Assistente a referto (prova privilegiata ma non assoluta; cfr. art. 35/1 C.G.S.) ma sia effettivamente il nominativo che la stessa società denuncia. Se non ci sono argomenti per sostenere una tesi diversa da quella refertata, ovvero che gli unici artefici dell’aggressione di fine gara sono stati quelli precisamente individuati dall’Arbitro e dall’Assistente, il reclamo è inammissibile.

Ulteriore argomento per negare ammissibilità al reclamo, è dato dalla assoluta mancanza di ogni riferimento alla tassa reclamo.

Per economia processuale, la C.D.T. ritiene di non convocare la società (che pur ne ha fatto richiesta) per una audizione che non potrebbe sanare le gravi mancanze formali e sostanziali che hanno caratterizzato detta iniziativa (salvo sanare solo il pagamento della tassa).

P.Q.M.

La C.D.T. FVG così decide:

dichiara inammissibile il reclamo della A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO;

Dispone perché venga addebitata la tassa relativa.

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