COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO ANDREA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELL’ARBITRO EFFETTIVO ANDREA ZAMPELLA, DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA SRL DAMIANO MAGLIOZZI,DELL’ALLENATORE VINCENZO TROIANO E DEI CALCIATORI ZAHER TRABELSI, MAURIZIO ALFONSI, ROSARIO COVILO, ANDREA DI PIETRO, GENNARO VITALE E NILO SANTUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI TUTTI TESSERATI PER LA POL. GAETA SRL, NONCHE’ DELLA STESSA SOCIETA’

Con atto del 10 febbraio 2009 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale i tesserati e la società in epigrafe indicate per rispondere: il primo della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 40 comma 1 del Regolamento AIA, il secondo della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in riferimento sia all’articolo 61 che all’art. 62 comma 1 e 66 comma 2 NOIF, nonché dell’artioclo 12 comma 5 del CGS, il tecnico ed i calciatori della violazione prevista dell’articolo 1 comma 1 CGS con riferimento all’articolo 12 comma 5 CGS; la società per rispondere della violazione dell’articolo 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta nei fatti contestati al suo presidente e dell’articolo 4 comma 2 CGS in relazione agli addebiti contestati agli altri tesserati con riferimento all’articolo 12 comma 5 dello stesso codice. A sostegno dell’atto di deferimento l’Organo requirente ha posto la ricostruzione dei fatti accaduta tra il primo ed il secondo tempo della gara Gaeta – Pisoniano del 27-1-2008 valevole per il campionato di Eccellenza,quando nel rientrare negli spogliatoi la squadra del Pisoniano era stata aggredita dall’allenatore e dai calciatori del Gaeta, nonché da un numero di persone non identificate a cui si era aggiunto anche il presidente Magliozzi. Nel referto di gara l’Arbitro aveva riportato i fatti in modo assolutamente parziale, salvo poi fare ammissioni  in sede di audizione innanzi alla Commissione Disciplinare ed alla Procura, inducendo il primo Giudice ad adottare un provvedimento che poi  in appello, alla luce dei nuovi elementi svelati dal Direttore di gara era stato completamente ribaltato. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava alle parti termine per il deposito di memorie difensive. Facevano pervenire scritti difensivi tutti i deferiti ad eccezione dell’Arbitro Zampella. Nelle difese eccepivano l’assoluta assenza di elementi probatori a sostegno delle tesi dell’accusa in quanto, salvo che per l’ingresso abusivo in campo del presidente Magliozzi, non vi era prova della partecipazione all’aggressione tra il primo ed il secondo tempo a carico della squadra avversaria. Inoltre, per quanto attiene alla società Gaeta, la stessa era già stata colpita dal provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara per gli stessi fatti e ci si troverebbe quindi nel caso di “ne bis in idem”- Alla riunione, oltre al rappresentante della Procura Federale, partecipava l’Arbitro Zampella di persona ed i difensori di tutti i deferiti. L’arbitro riconosceva la contraddittorietà tra quanto affermato nel primo rapporto e quanto aggiunto successivamente ma, modificando ancora una volta versione, negava di essere stato trattenuto e poi condotto verso una uscita diversa da quella della squadra del Pisoniano dal presidente Magliozzi e di essere stato apostrofato in modo minaccioso dallo stesso. I difensori dei tesserati insistevano invece in tutte le tesi difensive e chiedevano il proscioglimento od in via subordinata il minimo della sanzione edittale. Anche il difensore dell’Arbitro chiedeva il proscioglimento. La Procura federale chiedeva invece l’affermazione di responsabilità per tutti i tesserati e le seguenti sanzioni: per l’Arbitro Zampella la sospensione per mesi quattro, per il Presidente Magliozzi l’inibizione per mesi dodici, per l’allenatore Troiano la squalifica per sei gare, per il calciatore Santucci la squalifica per sei gare, per i calciatori Trabelsi, Alfonsi, Covilo, Di Pietro e Vitale la squalifica per quattro gare, e alla Società GAETA SRL la squalifica del campo per 2 gare e l’ammenda di € 5.000.

Ritiene la Commissione che debba essere delibata prima la posizione dell’Arbitro Zampella. Il comportamento dello stesso merita, a parere della Commissione, la più ferma censura in quanto, contrariamente a quanto affermato in sede di riunione, le sue dichiarazioni, rese spontaneamente di fronte all’inoppugnabile risultanze delle foto prodotte in atti sia alla Commissione che alla Procura, divergono profondamente da quanto riportato nel referto arbitrale. Infatti la circostanza, del tutto omessa nel referto, dell’indebito ingresso in campo del Presidente Magliozzi ela descrizione il suo atteggiamento (strattonamento dell’Arbitro per indurlo ad imboccare un sottopassaggio diverso da quello percorso dalle squadre) se ben valorizzate nel rapporto avrebbero condotto sin dal primo momento ad interrogarsi sulla eventuale premeditazione dell’aggressione lamentata dalla squadra ospite. Inoltre la presenza di numerose persone non identificate negli spogliatoi e l’atteggiamento dello stesso Magliozzi che apostrofava l’Arbitro con una frase certamente irriguardosa e dal senso minaccioso, erano ulteriori sintomi di quello che era accaduto nel brevissimo lasso di tempo in cui l’Arbitro era stato trattenuto sul terreno di gioco mentre i calciatori rientravano. Il comportamento dell’Arbitro, reso ancor più sconcertante e dissonante con i canoni della correttezza e probità sportiva impone una adeguata sanzione disciplinare e tale non appare quella richiesta dalla Procura Federale, sin troppo mite in rapporto agli effettivi addebiti.In relazione ai tesserati del Gaeta ed alla società la responsabilità di tutti i deferiti è consacrata nei documenti allegati al deferimento ed, in particolare, nelle dichiarazioni testimoniali rese dai calciatori del Pisoniano e dello stesso direttore di gara. Deve però rilevarsi che la responsabilità dell’allenatore e dei calciatori si ferma alla partecipazione alla aggressione nei confronti del Pisoniano, senza che possano addebitarsi agli stessi comportamenti di particolare violenza, tanto che le conseguenze lamentate dagli aggrediti si sono limitate a contusioni ed ecchimosi guarite in pochi giorni. Deve poi considerarsi che all’aggressione parteciparono soggetti non identificati e non inseriti in distinta e quindi le conseguenze fisiche riportate dagli aggrediti non possono essere tutte ascritte al comportamento dei tesserati deferiti. In relazione poi alla sanzione già comminata alla società (perdita della gara) deve considerarsi che la stessa è diretta conseguenza della sospensione della stessa e non assorbe quella da comminare per i singoli fatti violenti addebitati ai tesserati e soprattutto ai soggetti non identificati. Le sanzioni vanno quindi parametrate in rapporto alle considerazioni svolte e si fissano come da dispositivo.La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso

DELIBERA

Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare all’Arbitro effettivo Andrea Zampella la sospensione di mesi otto, al Presidente del Gaeta s.r.l. Damiano Magliozzi l’inibizione per mesi quattro, all’allenatore Vincenzo Troiano, attualmente tesserato per il Gladiator 1924, la squalifica per due gare, ai calciatori Zaher Trabelsi attualmente tesserato per la Società Colleferro, Nilo Santucci, Andrea Di Pietro, Gennaro Vitale, attualmente tesserati per il Gaeta, Maurizio Alfonsi attualmente tesserato per il G.S. Fidene e Rosario Covilo attualmente tesserato per il Bojano la squalifica  per due gare ed alla società Gaeta s.r.l. l’ammenda di € 10.000,00

Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione comunicazione.

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