COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ANTICA AURELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI&nbsp

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 102 del 07/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ANTICA AURELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI  DI PERDITA DELLA GARA E ESCLUSIONE DAI PLAY OFF CAMPIONATO C5 C1, E AMMENDA DI € 500 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 30.4.2009

(Gara: REAL RIETI C5 – VIRTUS ANTICA AURELIA del 29.4.2009 – Play Off C5 Serie C1)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ritenuto che da quanto rappresentato dall’arbitro nel proprio referto, il quale ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. costituisce fonte primaria di prova, emerge l’essersi verificata una zuffa generale alla quale ha partecipato la quasi totalità dei calciatori delle due squadre in campo;

considerato che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara è stata adottata correttamente, stante l’impossibilità di riportare la normalità sul terreno di gioco nonché la conseguente situazione di inferiorità numerica di ambedue le squadre ove venissero sanzionati i calciatori responsabili dei fatti accaduti;

tenuto conto che la decisione del Giudice di prime cure di infliggere la punizione della perdita della gara ad entrambe le società appare, alla luce di quanto sopra, del tutto conseguente al contenuto del referto arbitrale;

Stante quindi l’insussistenza delle doglianze della reclamante la quale, in sostanza, minimizza gli accaduti e ne offre un’interpretazione del tutto difforme agli atti ufficiali;

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla società VIRTUS ANTICA AURELIA e, per l’effetto, di confermare le decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

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