COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GIUSEPPE RIZZO, DEL DIRIGENTE GIUSEPPE DI CRESCENZO E DELLA SOCIETA’ MONTICELLI

La Procura Federale con atto del 10.3.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore RIZZO GIUSEPPE per violazione dell’articolo 1 comma 1  CGS in relazione all’articolo 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale e art. 10 comma 2 e 6 C.G.S., del Dirigente accompagnatore della Società Sig. DI CRESCENZO GIUSEPPE per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 7 1° comma e 16 dello Statuto Federale, art. 10 comma 2 e 6 C.G.S. nonché 61 delle NOIF, e la Società MONTICELLI  per violazione dell’articolo 4 comma 2 CGS.

A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società MONTICELLI richiedeva il tesseramento del calciatore GIUSEPPE RIZZO, che però risultava ancora vincolato con la Società SALVAVETERE E SANRAFFAELE.

Il giorno 6.2.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 1 gara del Campionato di III Categoria Latina, MONTICELLI – GONZAGA FONDI del 2.2.2008

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.

Nessuno dei deferiti faceva pervenire scritti difensivi.

Alla riunione partecipava solo il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore RIZZO GIUSEPPE la squalifica per 1 gara, per il Dirigente DI CRESCENZO GIUSEPPE l’inibizione per 1 mese e per la Società MONTICELLI 1 punto di penalizzazione e € 50 di ammenda. 

Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti emerga dall’esame dei documenti posti a sostegno del deferimento. Non vi è dubbio che il tesseramento del calciatore GIUSEPPE RIZZO con la Società SALVAVETERE E SANRAFFAELE fosse pienamente in essere e che, quindi, lo stesso non potesse ottenere il tesseramento con la Società MONTICELLI come irregolarmente richiesto dalla stessa. Non vi è altrettanto dubbio che ci si trovi in un contesto di violazioni colpose, essendo evidente che la società ha richiesto il tesseramento utilizzando le esatte generalità del calciatore nel convincimento che lo stesso fosse libero. Infatti la integrale meccanizzazione del tesseramento dei calciatori comporta l’immediato rigetto di tesseramenti non regolari per preesistenza di precedenti tesseramenti. La colpa della società e del calciatore sono consistiti nell’omissione dei relativi controlli della posizione di tesseramento, resi agevoli dalla immediata disponibilità di notizie fornite dagli uffici tesseramento di tutti i comitati, collegati in rete al CED della F.I.G.C. . Sulle sanzioni richieste deve infine osservarsi che quelle invocate per i tesserati appaiono congrue ed in linea con i precedenti. Per quanto attiene la società deve preliminarmente osservarsi che la violazione oggetto del deferimento si riferisce alla stagione sportiva 2007/2008. Non sussiste, inoltre, alcun automatismo tra l’irregolare partecipazione di un calciatore ad una gara e la sanzione edittale minima della penalizzazione in classifica. Ciò perché la sanzione irrogata con il novellato ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 10 del CGS si riferisce, con tutta evidenza, solo all’ipotesi di utilizzazione dolosa e fraudolenta. A ciò conduce sia la collocazione sistematica della norma, inserita nel comma relativo all’ottenimento fraudolento della cittadinanza italiana di cittadini extracomunitari, sia le sanzioni comminate ai tesserati, con l’esplicito richiamo al comma 9 dello stesso articolo, che per il minimo edittale di due anni, non possono che riferirsi ad ipotesi dolose.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società MONTICELLI l’ammenda di  € 200,00 al Dirigente GIUSEPPE DI CRESCENZO l’inibizione per giorni 15 e al calciatore GIUSEPPE RIZZO la squalifica per 1 gara.

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