COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE AL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO CHIAVARO, DEL PRESIDENTE CHIARETTI MARCO, DEL DIRIGENTE ANDREA BACCAGLINI E DELLA SOCIETA’ REAL PASSO CORESE C5
La Procura Federale con atto del 2.2.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore ALESSANDRO CHIAVARO per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 7 comma 1 e 16 dello Statuto Federale con riferimento all’art. 40 NOIF e art. 10 comma 2 e 6 C.G.S., del Presidente MARCO CHIARETTI per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS con riferimento all’art. 40 NOIF e art. 10 comma 2 e 6 C.G.S., del Dirigente accompagnatore della Società Sig. ANDREA BACCAGLINI per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 7 1° comma e 16 dello Statuto Federale nonché 61 delle NOIF, e la Società REAL PASSO CORESE C5 per violazione dell’articolo 4 comma 1 e 2 CGS.
A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società REAL PASSO CORESE C5 richiedeva il tesseramento del calciatore ALESSANDRO CHIAVARO , che però risultava ancora vincolato con la Società PASSO CORESE.
Il giorno 26.11.2007 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 4 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie D Provincia di Rieti:
REAL PASSO CORESE – CALCIO A 5 CITTADUCALE del 13.10.2007
REAL PASSO CORESE – TREBULANA del 27.10.2007
BORBONA – REAL PASSO CORESE del 3.11.2007
REAL PASSO CORESE – COLLE DI TORA del 10.11.2007
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.
Faceva pervenire memoria difensiva la società deferita con la quale protestava l’assoluta buona fede.
Alla riunione partecipava solo il rappresentante della Procura Federale che concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore CHIAVARO ALESSANDRO la squalifica per 2 mesi, per il Presidente MARCO CHIARETTI e per il Dirigente ANDREA BACCAGLINI l’inibizione per mesi 2 e per la Società REAL PASSO CORESE C5 n.4 punti di penalizzazione e € 200,00 di ammenda.
Ritiene la Commissione che la responsabilità dei deferiti emerga dall’esame dei documenti posti a sostegno del deferimento. Non vi è dubbio che il tesseramento del calciatore ALESSANDRO CHIAVARO con la Società PASSO CORESE fosse pienamente in essere e che, quindi, lo stesso non potesse ottenere il tesseramento con la Società REAL PASSO CORESE C5 come irregolarmente richiesto dalla stessa. Non vi è altrettanto dubbio che ci si trovi in un contesto di violazioni colpose, essendo evidente che la società ha richiesto il tesseramento utilizzando le esatte generalità del calciatore nel convincimento che lo stesso fosse libero. Infatti la integrale meccanizzazione del tesseramento dei calciatori comporta l’immediato rigetto di tesseramenti non regolari per preesistenza di precedenti tesseramenti. La colpa della società e del calciatore sono consistiti nell’omissione dei relativi controlli della posizione di tesseramento, resi agevoli dalla immediata disponibilità di notizie fornite dagli uffici tesseramento di tutti i comitati, collegati in rete al CED della F.I.G.C. . Sulle sanzioni richieste deve infine osservarsi che quelle invocate per i tesserati appaiono congrue ed in linea con i precedenti. Per quanto attiene la società deve preliminarmente osservarsi che la violazione oggetto del deferimento si riferisce alla stagione sportiva 2007/2008. Non sussiste, inoltre, alcun automatismo tra l’irregolare partecipazione di un calciatore ad una gara e la sanzione edittale minima della penalizzazione in classifica. Ciò perché la sanzione irrogata con il novellato ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 10 del CGS si riferisce, con tutta evidenza, solo all’ipotesi di utilizzazione dolosa e fraudolenta. A ciò conduce sia la collocazione sistematica della norma, inserita nel comma relativo all’ottenimento fraudolento della cittadinanza italiana di cittadini extracomunitari, sia le sanzioni comminate ai tesserati, con l’esplicito richiamo al comma 9 dello stesso articolo, che per il minimo edittale di due anni, non possono che riferirsi ad ipotesi dolose.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società REAL PASSO CORESE C5 l’ammenda di € 200,00 al Presidente MARCO CHIARETTI ed al Dirigente ANDREA BACCAGLINI l’inibizione per giorni 15 e al calciatore ALESSANDRO CHIAVARO la squalifica per 1 gara.
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