COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 106 del 15/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE PAUSELLI DANIELE, DEL DIRIGENTE RUFFINI MASSIMO E DELLA SOCIETA’ ORIOLO ROMANO
La Procura Federale con atto del 25.2.2009 deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il calciatore PAUSELLI DANIELE per violazione dell’art.1 comma 1 e 10 comma 2 e 4 del CGS in relazione all’art. 7 e 16 Statuto Federale, il Dirigente RUFFINI MASSIMO per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 Statuto Federale, art. 10 comma 2 C.G.S. nonché 61 NOIF, e la Società ORIOLO ROMANO ai sensi dell’ 4 comma 2 CGS.
A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha dedotto che la Società ORIOLO ROMANO richiedeva il tesseramento del calciatore PAUSELLI DANIELE, che però risultava ancora vincolato con la Società BRACCIANO 1910.
Il giorno 22.10.2008 il competente Comitato comunicava alla Società l’irregolarità del tesseramento che veniva conseguentemente passato nullo agli atti ma, nel frattempo, il calciatore veniva impiegato in n. 1 gara del Campionato di II Categoria PRIMI CALCI SORIANESE – ORIOLO del 11.10.2008.
Mentre, è stato inserito in lista, senza essere impiegato, nella gara ORIOLO – MANZIANA del 19.10.2008.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per deduzioni difensive.
Era presente alla riunione il Dirigente RUFFINI il quale, riportandosi a quanto già comunicato nelle deduzioni a difesa inviate via fax, protestava la sua assoluta buona fede, avendo ricevuto rassicurazioni sullo svincolo del calciatore dalla Società BRACCIANO 1910. Ed infatti una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio hanno fermato il giocatore fino alla regolarizzazione del tesseramento.
Il rappresentante della Procura Federale, preso atto delle controdeduzioni, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva per il calciatore PAUSELLI DANIELE la squalifica per 4 gare, per il Dirigente RUFFINI MASSIMO 2 mesi di inibizione e per la Società ORIOLO ROMANO n. 2 punti di penalizzazione ed € 500,00 di ammenda.
Ritiene la Commissione che i fatti siano provati per tabulas. La posizione del calciatore fu irregolare nelle gare contestate e la richiesta di tesseramento venne giustamente passata agli nulla in quanto era in essere un tesseramento per altra società. Né i deferiti hanno fornito alcuna logica spiegazione dell’errore marchiano in cui sono caduti. E’ vero che la richiesta di tesseramento venne inoltrata con tutti i dati anagrafici corretti e che quindi non poteva che essere annullata, ma è altrettanto vero che, pur escludendo la mala fede, la colpa a carico del calciatore e della società fu grave ed inescusabile in quanto commessa con evidente negligenza ed incuria, senza nemmeno una verifica della effettiva posizione di tesseramento. Né può condividersi il richiamo a fattispecie già trattate dalla Commissione che si riferivano a casi diversi e comunque relativi a gare di precedenti stagioni e non della stagione corrente come questa.
La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso
DELIBERA
Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di comminare alla Società ORIOLO ROMANO n. 1 punto di penalizzazione e l’ammenda di € 200,00 al Dirigente RUFFINI MASSIMO l’inibizione per giorni 15 e al calciatore PAUSELLI DANIELE la squalifica per 1 gara.
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