COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PASQUALE DI MA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 108 del 21/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PASQUALE DI MAIO, CARMINE POLZELLA, CANDIDO DE FELICE E GIACOMO DEL VECCHIO E DELLE SOCIETA’ F.C. LATINA S.R.L. E BORGO FLORA CALCIO

La Procura federale con nota dell’11-2-2009 ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale dei Sigg. Pasquale De Maio, Carmine Polzella, Candido de Felice e Giacomo Del Vecchio, per rispondere delle violazioni previste dall’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 95 comma 6 delle NOIF e dell’articolo 39 comma 2 del Regolamento della LND e 10 comma 2 del CGS e delle società Latina e Borgo Flora ai sensi dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascritte ai loro tesserati. L’organo requirente veniva compulsato dalla denuncia del Sig. Pasquale Del Vecchio, padre del calciatore Giacomo, concernente la richiesta diuna somma pari ad € 1.000,00, avanzata dal Presidente del latina, Pasquale De Maio, per lo svincolo del calciatore. La somma richiesta di € 1.000,00 veniva in realtà erogata dalla società Borgo Flora, tramite il suo dirigente Candido De Felice,  con un assegno emesso dal presidente Carmine Polzella di cui il denunciante allegava la matrice. La Procura, esaminata la denuncia e svolti gli opportuni accertamenti riteneva provata l’esistenza di una pattuizione economica non risultante da atto scritto e quindi vietata e provvedeva al deferimento di tutti i soggetti coinvolti.

La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire memoria difensiva il presidente della società Latina Pasquale de Maio che contestava totalmente la ricostruzione operata dal denunciante e corroborata dalle indagini della Procura affermando di non avere mai richiesto o percepito somme per il trasferimento del calciatore. Perveniva anche memoria difensiva del Sig. Pasquale Del Vecchio, genitore del minore Giacomo che ribadiva totalmente la ricostruzione dei fatti già esposta nella denuncia. Alla riunione, oltre al rappresentante della Procura, partecipava il difensore del presidente Di Maio ed il calciatore Giacomo Di Girolamo assistito dal padre Pasquale. I deferiti ribadivano tutto quanto già esposto negli scritti difensivi e chiedevano il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il presidente De Maio l’inibizione per mesi 6 per la società Latina l’ammenda di € 2.000,00 per la società Borgo Flora l’ammenda di € 500,00 per il presidente Polzella l’inibizione per mesi 2, per il dirigente De Felice l’inibizione per 2 e per il calciatore Del Vecchio 2 giornate di squalifica.

La Commissione Disciplinare ritiene che le richieste della Procura vadano solo parzialmente accolte. In effetti piuttosto che di pattuizione economica tra due società non confortata da atto scritto si deve parlare di irregolare percezione di somme da parte di un calciatore per ottenere il trasferimento. Non vi è alcun ragionevole dubbio  sulla denuncia del padre del calciatore Del Vecchio né vi è alcun dubbio sul fatto che la società Borgo Flora fu solo il soggetto che anticipò la somma al calciatore senza instaurare alcuna trattativa con la società Latina. Né si può revocare in dubbio anche l’affermazione del padre del calciatore che sostiene che il giovane ha restituito la somma anticipata dalla società Borgo Flora rinunciando a cinque mesi di rimborso spese. A fronte di tale ricostruzione deve escludersi la responsabilità del calciatore che appare il soggetto debole nella trattativa con la società ed ha, di fatto, versato la somma frutto di una richiesta irregolare sopportando quindi un onere non dovuto. Né alcuna responsabilità può addebitarsi al presidente della società Borgo Flora Polzella di cui non è certa la sottoscrizione dell’assegno e la consapevolezza dell’uso che del titolo sarebbe stato fatto. Deve invece affermarsi la responsabilità, ma solo per omessa denuncia del dirigente De Felice che ha avuto certamente conoscenza della irregolare richiesta della società Latina e l’ha assecondata adoperandosi per reperire la somma da prestare al calciatore ed ha partecipato alla materiale dazione della somma. La società Latina deve quindi rispondere di responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo rappresentante mentre la società Borgo Flora solo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al suo dirigente.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di prosciogliere da ogni addebito il calciatore Pasquale Di Maio e il presidente della società Borgo Flora Carmine Polzella, di ritenere gli altri deferiti responsabili delle violazioni così come rideterminate in parte motiva e di irrogare al dirigente Candido De Felice, tesserato con la società Borgo Flora, l’inibizione per mesi uno ed alla società Borgo Flora l’ammenda di € 150,00, al presidente della società Latina Pasquale Di Maio l’inibizione per mesi sei ed alla società F.C. Latina l’ammenda di € 2.000,00.

Si comunichi agli interessati a cura della segreteria del Comitato Regionale Lazio. La sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.

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