COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENT
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. RAFFAELLO CECCARONI PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ VALMONTONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2008, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE
Con atto del 16.4.2009, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del suo Presidente Sig. RAFFAELLO CECCARONI per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. e della Società VALMONTONE ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2008. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.
Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data nessuno è comparso. Il Presidente della Società ha chiarito che localmente sussiste la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, viste le dimensioni del paese. Fa altresì presente che partecipa ai Campionati di Settore Giovanile.
E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 4.000 a carico della Società.
Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, oppure, Juniores organizzato dal Comitato Competente.
Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi .
Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto e tenuto conto, tuttavia, che la Società ha sede nel Comune di Valmontone con la conseguente difficoltà nel reperire un numero adeguato di tesserati, pur trattandosi di un comune di media importanza dove però ci sono altre realtà limitrofe con squadre operanti nel Settore giovanile.
Detto ciò, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto
DELIBERA
Di comminare alla Società VALMONTONE l’ammenda di euro 2.500 e l’inibizione per 15 giorni a carico del Presidente RAFFAELLO CECCARONI.
Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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