COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB MARCONI AVVERSO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 113 L.N.D. del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB MARCONI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 A CARICO DEL CALCIATORE TROMBETTA FABIO ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 41 DEL 7.5.2009
(Gara: SP. CLUB MARCONI – VALLE DEI CASALI del 2.5.2009 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la sanzione inflitta al calciatore TROMBETTA FABIO pare eccessiva in relazione al suo comportamento che si concretizza, in sostanza, come gesto di disprezzo verso l’arbitro e non di vera e propria violenza nei suoi confronti.
Infatti, oltre alle frasi irriguardose ed offensive, il TROMBETTA si è reso responsabile del lancio della maglia di gioco contro l’arbitro che veniva raggiunto al viso, condotta che denota un atteggiamento gravemente disdicevole ma non tale da voler creare nocumento al Direttore di gara.
Stante quanto sopra , al di là delle argomentazioni della reclamante che, volte a modificare la dinamica del fatto, non sono attendibili in rapporto a quanto descritto nel referto arbitrale, fonte primaria di prova, questo Organo di Giustizia Sportiva è peraltro dell’avviso di ridimensionare la sanzione a carico del calciatore TROMBETTA.
Tanto premesso
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società SPORTING CLUB MARCONI e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore TROMBETTA FABIO dal 30.12.2009 al 31.10.2009.
La tassa reclamo va restituita.
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