COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 28/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 76 – Procura Federale – deferimento del sig. Vincenzi Fabrizio, presidente FBC

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 78 del 28/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

Prot. n. 76 - Procura Federale - deferimento del sig. Vincenzi Fabrizio, presidente FBC Veloce, per violazione dell'art. 1/1 CGS e della FBC Veloce per responsabilità diretta nella violazione ascritta al presidente.

Con atto del 16 aprile 2009 il Procuratore Federale ha deferito:

A)  il signor Vincenzi Fabrizio - presidente della FBC Veloce - per rispondere della violazione dell’art. 1/1 CGS per non aver assolto l’obbligo di svolgere, nella stagione sportiva 2008-2009, attività giovanile con una propria squadra ai Campionati indetti dal Comitato Regionale, così come previsto dall’art. 32 commi 1 e 7  del Regolamento L.N.D. richiamati al capitolo A 3 lettera f del C.U. n. 1 del 1.7.2008 LND emesso in attuazione del predetto articolo.

B)   la società FBC Veloce per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. nella violazione ascritta al suo presidente.

Espletati gli incombenti istruttori, all’odierna riunione sono assenti le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive; la Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto l’accusa concludendo con la richiesta delle seguenti sanzioni:

Signor Vincenzi Fabrizio: inibizione temporanea per due mesi.FBC Veloce: ammenda di € 4000,00.

La Commissione Disciplinare, acclarata l’infrazione, non può che ribadire come la norma disattesa preveda sanzioni pecuniarie di considerevole ammontare, stabilite per dissuadere le società iscritte ai campionati regionali maggiori a non rispettare l’obbligo d’iscrizione di una propria squadra ai Campionati Juniores, talché le conseguenti sanzioni non possono che essere di ammontare in linea con quelle sempre applicate da questo giudicante, nelle scorse stagioni sportive, per la tipologia d’infrazione.

Per questi motivi infligge al signor Vincenzi Fabrizio la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società FBC Veloce al pagamento dell’ammenda di € 3500,00.

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