COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD LARIOINTELVI Camp.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD LARIOINTELVI Camp. 1^ Cat. Gir. B
Gara Lariointelvi/Groane del 15/04/2009
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. ASD LARIOINTELVI; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 del 12/03/2009 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma della disposizione pubblicata sul CU n.34 del 12.03.2009, devono pervenire o essere depositati presso la Sede del CRL entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 28/04/2009 e che il provvedimento disciplinare impugnato è stato pubblicato sul CU n.40 del CRL datato 23/04/2009;
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.