COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Fatima Camp. Allievi Pr

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Fatima Camp. Allievi Prov. Gir. F

Gara Fatima/Barona del 05/04/2009

C.U. n.37 della delegazione di MILANO datato 09/04/2009

La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di 7 GIORNI dalla data di pubblicazione del CU. (Art. 46 Comma 4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.37 datato 09/04/2009 della delegazione di MILANO e che il reclamo come si evince dalla sua data di spedizione 21/04/2009 è oltre il termine previsto dalle vigenti norme Federali.

Tanto premesso e ritenuto

DICHIARA

INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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