COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. AUDAX CALCIO Camp. 3^
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società POL. AUDAX CALCIO Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Villanova/Audax Calcio del 19/04/2009
C.U. n.37 della delegazione di PAVIA datato 23/04/2009
La società AUDAX CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Achille Attilio LACQUANITI per 8 gare; Luigi GENTILE per 9 gare; Gabriele BOSATRA per 3 GARE e Diego LANZI per 6 gare, lamentando che le squalifiche sono eccessive considerato che l’arbitro è solamente stato contestato, senza venire a contatto con il calciatore della propria squadra.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la squalifica comminata a LACQUANTI merita di essere confermata in quanto, come emerge dal rapporto arbitrale, il direttore di gara è stato oggetto di un atto violento (presa al collo con la mano facendolo indietreggiare di due passi) da parte di un calciatore della reclamante non individuato. Analogamente merita conferma la squalifica inflitta al calciatore LANZI (ripetuti pugni alla porta dello spogliatoio dell’arbitro con minacce). Devono infine essere ridotte le squalifiche comminate ai calciatori BOSATRA e GENTILE in quanto sproporzionate rispetto alla gravità dei comportamenti loro addebitati e descritti nel rapporto arbitrale.
Tanto premesso e ritenuto,
RIDUCE
la squalifica del calciatore Gabriele BOSATRA a 2 gare e quella del calciatore Luigi GENTILE a 4 gare, inoltre si conferma per il resto la delibera del GS disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.