COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bustese Camp. Prom. Gir.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Bustese Camp. Prom. Gir. A
Gara Malnatese/Bustese del 26/04/2009
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. US Bustese; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 del 12/03/2009 Comitato Regionale Lombardo, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 06/05/2009 e che il provvedimento disciplinare è stato pubblicato sul CU n.41 del 30/04/2009 del CRL
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.