COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Ticina Robecchetto C

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AS Ticina Robecchetto Camp. 1^ Cat.  Gir. N

Gara Ticinia Robecchetto/Arconatese del 26/04/2009

C.U. n.41 del CRL datato 30/04/2009

La società TICINIA ROBECCHETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Michele MERLI per 8 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: in seguito ad una decisione arbitrale, il calciatore sanzionato si avvicinava al direttore di gara e protestando vivacemente lo spingeva con entrambe le mani. Dal tenore del referto arbitrale emerge però, chiaramente, come il comportamento tenuto dal MERLI fosse in realtà dettato dalla volontà di protestare e non connotato da alcun elemento di violenza. Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, il comportamento irriguardoso tenuto dal MERLI, seppur deprecabile e censurabile, merita di essere sanzionato con minor rigore.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Michele MERLI a 6 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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